STILO Resta confermato il Dpr con il quale a inizio maggio 2019 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Stilo (Rc) per presunte ingerenze della criminalità organizzata nella gestione dell’Ente. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso dall’ex Sindaco e dagli ex Consiglieri comunali.
I giudici nella loro sentenza hanno ritenuto che ricorrevano i presupposti per disporre lo scioglimento del comune, indicando gli atti situazioni «in cui effettivamente si riscontra immediatamente attività dell’ente a favore della criminalità organizzata, con possibile e contestuale pregiudizio per il Comune».
Quanto evidenziato, infatti, per i giudici «porta a ritenere nei confronti degli organi del Comune la presenza di pressioni da parte dei “clan” della criminalità organizzata locale, trovando una sola apparente resistenza, essendo evidente che gli interessi del Comune – e non solo – sono, in vari ambiti dell’azione amministrativa, compromessi a causa dell’asservimento agli opposti interessi facenti capo a soggetti appartenenti o vicini alle locali cosche di ‘ndrangheta, ed essendo parimenti evidente che non possono considerarsi delle mere coincidenze gli atti intimidatori subiti dal Sindaco, dal consigliere di minoranza V.S. e dal padre di costui». Alla luce di tutte le considerazione espresse in sentenza «si può affermare che la penetrazione della criminalità organizzata in vari settori di attività del Comune è non episodica ed è ragionevolmente conseguente a fenomeni di condizionamento degli organi amministrativi o dell’apparato burocratico»; e i ricorrenti “non hanno allegato né dimostrato elementi che potessero fornire, delle circostanze riferite dalla Commissione d’indagine, una diversa chiave di lettura, né hanno allegato d’aver posto in essere azioni concrete, ed in fatto, con cui l’Amministrazione sarebbe andata contro gli interessi della criminalità organizzata, limitandosi ad enumerare una serie di iniziative compendiatesi solo in mere esternazioni formali o, comunque, estrinsecatesi a posteriori, e quindi non finalizzate a prevenire».
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