di Giorgio Curcio
LAMEZIA TEMRE «Quasi ogni incongruenza, errore o vizio dedotto nei ricorsi introduttivi ha trovato riscontro nell’esame dei verbali e, ove si sia proceduto in tal senso, nel riconteggio delle schede». È il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ad indicare, nero su bianco, le motivazioni della sentenza che ha portato all’annullamento del voto in quattro sezioni (2, 44, 73 e 78) per la scelta del sindaco e dei consiglieri del Comune di Lamezia Terme alle ultime elezioni del 2019. La sentenza del Tar è arrivata al termine di una lunga attività di verifica iniziata quest’estate dopo la presentazione e l’accoglimento dei ricorsi presentati da Silvio Zizza, candidato a sindaco per la lista “Movimento 5 Stelle”, Massimo Cristiano, elettore e di candidato a sindaco per le liste “La Svolta” e “Nuova Lamezia”, nonché Caterina Sonetto e Fabio Bascerano, elettori e candidati a consiglieri di minoranza del Comune di Lamezia Terme, impugnando il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri del Comune di Lamezia Terme, nonché i verbali inerenti le operazioni elettorali effettuate in 63 delle 78 sezioni.
In buona sostanza, secondo i giudici del Tar, sono diverse le irregolarità riscontrate in numerose sezioni ma solo “formali” e dunque significative soltanto se dimostra una sostanziale «inattendibilità del risultato finale». Circostanza che, dunque, si sarebbe verificata solo in quattro sezioni.
LA SCHEDA BALLERINA Ma c’è una circostanza che preoccupa maggiormente e che ha fatto scattare l’allarme tra i giudici del Collegio del Tar, ovvero il ricorso alla cosiddetta “scheda ballerina” proprio nelle quattro sezioni interessate. Si tratta, in buona sostanza, di un sistema fraudolento che consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata non votata. Quest’ultima verrà riconsegnata compilata ad altro elettore, che a sua volta ne restituirà una bianca. In questo modo viene controllato e pilotato l’esercizio del diritto di voto. Circostanza che ha spinto, dunque, i giudici a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.
SEZIONE 2 Secondo i giudici del Tar, nella sezione 2 non c’è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate (700) e la somma tra le schede adoperate (268) e quelle non adoperate (543). Tenuto conto del consistente scarto tra i due parametri (111 schede in eccesso) «deve ritenersi compromessa l’attendibilità del risultato elettorale, in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato». Per queste ragioni si è palesata la necessità di annullare in parte le operazioni elettorali.
SEZIONE 44 In questa sezione i ricorrenti Cristiano, Sonetto e Bascerano hanno lamentato la discrasia tra il numero delle schede autenticate e quelle residuate dopo il voto, deducendo l’utilizzo fraudolento delle schede elettorali. Ipotesi confermata dopo le operazioni di verifica. Qui, infatti, è risultato un totale di 442 schede autenticate e non utilizzate per la votazione e di 47 schede avanzate non autenticate. Le schede autenticate non utilizzate, tra l’altro di numero superiore a quelle indicate nel verbale sezionale (325), non corrispondono al numero degli elettori verbalizzati come non votanti. «Tale mancata corrispondenza si ricava sottraendo al numero degli iscritti nelle liste sezionali e delle schede vidimate (650), verbalizzato a pag. 10, il numero degli elettori che hanno effettivamente votato nella sezione (ossia 375), verbalizzato a pag. 27. Risultano, pertanto, 167 schede in eccesso». In conclusione, non vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate (650) e la somma tra le schede adoperate (375) e quelle non adoperate (442). Tenuto conto del consistente scarto tra i due parametri (167 schede in eccesso), deve ritenersi compromessa l’attendibilità del risultato elettorale».
SEZIONE 73 In questa sezione l’anomalia segnalata deriva dalla circostanza che il totale dei voti di lista indicato a pag. 50 di entrambi gli esemplari di verbale (606) «è superiore al totale dei voti validi per i candidati a sindaco, indicato a pag. 49 in misura pari a 571». In realtà, dall’esame del verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale è stato verificato che 606 è il totale corretto dei voti validi per i candidati a sindaco, risultante dalla sommatoria tra i voti validi per le liste (571) e i voti validi per i soli sindaci (35). Tutto sarebbe dunque regolare se non fosse stata evidenziata un’altra criticità ovvero la «mancata corrispondenza tra il numero delle schede e il numero degli elettori». Il totale indicato degli elettori (617) non corrisponde infatti alla somma dei voti validi alla carica di sindaco (606) e il numero delle schede nulle (14). Inoltre, non è compilato il riepilogo di pag. 85 del verbale sezionale: 14 le schede nulle ma al contempo ha rinvenuto solo 603 schede valide votate. La sommatoria dei due dati permette di raggiungere la somma degli elettori in numero di 617, ma – al contempo – smentisce il fatto che vi siano stati 606 voti per la carica di sindaco. «Pertanto – si legge nella sentenza – delle due l’una: o il risultato elettorale è sbagliato (perché i voti alla carica di sindaco non sono 606 ma 603), oppure è sbagliato il numero degli elettori (che non dovrebbero essere 617, bensì 620). In questa seconda ipotesi, però, vi dovrebbero essere 3 schede bianche, che tuttavia non risultano agli atti».
SEZIONE 78 Le situazioni più critiche, però, sono emerse nella sezione n. 78. Qui le operazioni di voto sono state contestate solamente da Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano. Secondo i tre, infatti, dalla lettura del verbale sezionale, al paragrafo 20 emerge che le schede autenticate non utilizzate per la votazione sono 82, dato non corrispondente con il numero degli elettori che non hanno votato, ipotizzando il ricorso alla “schede ballerina”, confermato poi dalle operazioni di verifica. In particolare nel verbale è dato atto che le schede consegnate al seggio erano 250 e che, sebbene gli elettori iscritti nelle liste fossero 21, ne sono state vidimate 100, con un residuo di 150; gli elettori iscritti nelle liste che hanno votato risultano essere 18. Ciò posto, il verificatore ha constatato che risultano solo 9 schede autenticate e non utilizzate (e non 82, come invece verbalizzato). Il dato a sua volta non corrisponde al numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che non hanno votato, essendo state vidimate 100 schede anziché 21. Sono state poi rinvenute 220 schede avanzate, prive di bollo e firma. Dal raffronto dei dati verbalizzati e dalla conta delle schede emerge che, rispetto alla dotazione iniziale di schede del seggio (250), si riscontra la mancanza di 3 schede (220 schede non vidimate + 9 schede vidimate ma non utilizzate + 18 schede scrutinate = 247). «Pur assumendo che siano state autenticate 30 schede anziché 100 – si legge – comunque la somma delle schede utilizzate (18) e di quelle non utilizzate (9) è 27, con conseguente avanzo di 3 schede autenticate sparite, che quindi potrebbero essere state utilizzate per finalità fraudolente, ad esempio per attuare il sistema della “scheda ballerina”». L’impossibilità di ricostruire l’esatta corrispondenza tra le schede vidimate e le schede residuate dopo il voto, assieme alla incongruenza dei dati verbalizzati, ha indotto i giudici del Tar ad annullare in parte le operazioni elettorali.
LA SENTENZA Qui la sentenza completa del Collegio del Tar Calabria
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