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Nocera, no alla "sospensione cautelare" dell'ordinanza di demolizione contro la Gigliotti

Decisione del Tar di Catanzaro che ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione di un manufatto presentata dall’ex sindaco di Nocera Terinese, Fernanda Gigliotti

Pubblicato il: 16/12/2020 – 17:48
Nocera, no alla "sospensione cautelare" dell'ordinanza di demolizione contro la Gigliotti

NOCERA Con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria – presidente Giovanni Iannini ed estensore Arturo Levato – è stato respinto il ricorso presentato da Fernanda Gigliotti (ex sindaco di Nocera Terinese) contro il Comune di Nocera per la sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione.
Il caso si riferisce all’ordinanza di demolizione n.1 del 2018, la prima del neo eletto sindaco Pandolfo, dimessosi qualche settimana dopo. Secondo i giudici del Tar, dunque, l’opera edilizia non appare possedere l’indefettibile condizione della doppia conformità «in quanto non rispettosa della disciplina urbanistica, stante l’assenza in capo all’esponente della disponibilità di un’area con estensione pari ad almeno mq 10.000 (…) annesso al Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione consiliare del 9.07.2011».
Inoltre, sempre secondo i giudici del Tar, dal contratto di affitto di fondo rustico del 4 settembre 2018, agli atti del Comune di Nocera Terinese, «non pare evincersi la presenza di alcun precetto negoziale di asservimento volumetrico, funzionale al raggiungimento dell’unità colturale minima prescritta».
Un contenzioso, quello con l’Ente di Nocera, che potrebbe creare problemi di incompatibilità in Consiglio comunale, ma dovrà essere lo stesso Consiglio a doverla sollevare ed eventualmente dichiarare.
IL COMMENTO «Si osserva che il Tar di Catanzaro non ha assunto alcuna decisione nel merito dei ricorsi presentati dall’Avv. Fernanda Gigliotti e dalla Sig.ra Gallo Silvana. L’Udienza in camera di consiglio di giorno 11 dicembre, infatti, ha trattato solo dell’aspetto cautelare delle domande. Nel merito della presunta incompatibilità della sottoscritta dalla carica di consigliere comunale, invece, ricordo solo a me stessa che è il Consiglio Comunale a doverla sollevare e dichiarare e non altri. E se ciò dovesse accadere, poiché ritengo inesistente qualunque mia incompatibilità, sarà sempre l’autorità giudiziaria competente in materia ad avere l’ultima parola». (Gi.Cu.)

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