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Scuole chiuse a Corigliano Rossano, il Tar boccia ogni altra ordinanza del genere

La sentenza «non si esaurisce nel solo annullamento dell’atto riscontrato illegittimo, ma contiene anche la regola alla quale l’Amministrazione deve attenersi nel futuro». Per i giudici amministrat…

Pubblicato il: 16/01/2021 – 17:23
Scuole chiuse a Corigliano Rossano, il Tar boccia ogni altra ordinanza del genere

CORIGLIANO ROSSANO  Il Tar calabrese non solo boccia l’ordinanza col quale in sindaco di Coroigliano Rossano aveva deciso di chiudere le scuole, ma impone una linea di condotta per il futuro: niente provvedimenti del genere perché saranno dichiarati illegittimi. Con l’aggravio del pagamento delle spese.
Prima di natale, Flavio Stasi aveva deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado dal 9 al 22 dicembre. L’ordinanza poi impugnata da una scuola dell’infanzia era stata subito accolta dai giudici amministrativi che avevano rinviato al 13 gennaio l’udienza di merito.
La revoca dell’ordinanza, ma già sospesa, quindi, giunge con i suoi effetti ormai conclusi, ma farà scuola. «La sentenza del giudice amministrativista in ipotesi di provvedimento con effetti limitati nel tempo, ma destinato ad essere reiterato per contenuto da provvedimenti successivi – si legge nella sentenza pubblicata oggi – non si esaurisce nel solo annullamento dell’atto riscontrato illegittimo, ma contiene anche la regola alla quale l’Amministrazione deve attenersi nel futuro, sicché non viene meno l’interesse all’impugnativa di un provvedimento reiterabile sul rilievo che, nel frattempo, il provvedimento contestato abbia esaurito i suoi effetti».
Ogni altro provvedimento del genere sarà, dunque, dichiarato illegittimo. E per il Tar, comunque, non vi era alcuna ragione perché il sindaco di Corigliano Rossano chiudesse le scuole.
«I dati riportati per la loro debolezza – recita ancora il dispositivo del Tar – non giustificano l’intervento aggravativo del Comune in quanto: 1 ) la prima indicazione del Dipartimento di prevenzione è di data sconosciuta e quindi priva di attuale valenza, ed in più generica in quanto non apporta un dato di specifico rischio territoriale ma, piuttosto, costituisce una mera valutazione di opportunità delle Asp di chiusura “precauzionale” che va a sovrapporsi a quelle già compiute dalla Autorità statale sulla base di dati specifici e di valutazioni tecniche del Comitato tecnico scientifico, del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, 2) il dato di 19 contagi non è specificato nell’arco temporale di manifestazione risulta esiguo in rapporto all’intera popolazione scolastica di circa 12.000 allievi».
Ed ancora, il «Sindaco non ha, altresì, tenuto in nessun conto delle minuziose (e costose) misure adottate dalla Scuola proprio per prevenire e contenere il contagio, che impongono le misure di comportamenti cautelativi da adottare in caso di soggetti sottoposti a tampone per avere avuto un “contatto stretto” anche in caso di individuo in qualsiasi modo riconducibile all’ambiente N. 01482/2020 REG.RIC. scolastico (utente o dipendente)». (lu.la.)
 

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