RENDE Dopo una lunga vicenda processuale durata quasi 3 anni, il Tar Calabria, con la sentenza n.104/2021, depositata lo scorso 18 gennaio, ha confermato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale patrocinata dall’avv. Giuseppe De Luca, cristallizzando il principio della illegittimità per gravi violazioni amministrative delle procedure concorsuali per 4 posti di dirigente, indette dal Comune di Rende nel 2012, banditi all’epoca in dispregio della normativa in materia.
Tra le illegittimità più gravi rilevate dal giudice amministrativo, ci sono: «l’indire dei concorsi senza aver prima esperito le procedure di mobilità esterna, la violazione dei vincoli di spesa oltre alle citate motivazioni legate a figure professionali non solo generiche ma addirittura inutili rispetto al modello organizzativo comunale». «Questo risultato è importante – comunica in una nota l’attuale amministrazione comunale di Rende – perché rende giustizia rispetto alle inesattezze ed illazioni che si sono succedute negli ultimi anni, addirittura sfociate in un insieme di articoli offensivi e denigratori contro il modus operandi dell’attuale amministrazione comunale. Il diritto alla difesa, così come quello di ricorrere contro presunte o paventate illegittimità dei provvedimenti di una pubblica amministrazione, è assolutamente garantito in uno stato democratico, rimane, pertanto, inspiegabile e incomprensibile la protervia con la quale i ricorrenti, difendendo in questi anni una mera aspettativa, “non sussistendo posizioni di vantaggio consolidate in capo ai partecipanti alla procedura di concorso e non potendosi affermare in capo ad essi un legittimo affidamento tutelabile”, hanno sparso fango ed ingiurie infondate sull’operato dell’attuale amministrazione, la quale – invero – ha assunto decisioni pienamente legittime, finalizzate alla tutela dell’interesse pubblico. La sentenza del Tar, infatti, motiva la propria decisone proprio sulla fondatezza e la correttezza tecnico- giuridica dell’agire amministrativo, perseguito dai dirigenti dell’ente nel revocare le precedenti procedure concorsuali, che presentavano evidenti quanto banali carenze dei presupposti fondamentali di diritto amministrativo, che non potevano non essere affrontate con un apposito atto di revisione».
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