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Stop ai rinnovi "a tempo indeterminato" delle concessioni demaniali marittime

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge 46/2019 della Regione Calabria: «Viola la libera concorrenza»

Pubblicato il: 31/01/2021 – 10:57
Stop ai rinnovi "a tempo indeterminato" delle concessioni demaniali marittime

Stop alle proroghe o ai rinnovi “a tempo indeterminato” delle concessioni demaniali marittime in Calabria. A decretarlo è la Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della norma contenuta nell’articolo 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, numero 46. La norma ha modificato l’articolo 14, comma 2, della legge della Regione Calabria 21 dicembre 2005, numero 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), che nel testo anteriore alla modifica prevedeva «Nelle more dell’approvazione del Pcs [Piano comunale di spiaggia], in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: a) concessioni demaniali marittime stagionali […]»: il provvedimento inoltre, da un lato, ha inserito, dopo le parole «possono essere rilasciate», le parole «o comunque rinnovate»; e, dall’altro, ha sostituito le parole «concessioni demaniali marittime stagionali» con le parole «concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale». Contro questa norma il governo ha presentata ricorso alla Consulta lamentando anzitutto la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione: il governo inoltre ha sostenuto che «nel contesto della legge regionale numero 17 del 2005, l’ipotesi del rilascio delle concessioni è regolata dall’articolo 18, comma 3-bis, che subordina i relativi procedimenti – nelle more dell’emanazione di una organica disciplina della materia – al «rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile. A tale disciplina si sottrarrebbe invece .- ha evidenziato il governo nel ricorso – l’ipotesi, introdotta dalla norma regionale impugnata, del rinnovo delle concessioni, che sarebbe “suscettibile di determinare un prolungamento del rapporto in favore del concessionario ancora perdurante, dando luogo, sostanzialmente, ad una proroga o ad un rinnovo automatico». Secondo il governo «la specificazione, anch’essa contenuta nella disposizione impugnata, che le concessioni demaniali marittime stagionali possano avere durata pluriennale lascerebbe poi del tutto indeterminata la durata di tale proroga o rinnovo automatico. Ciò determinerebbe una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, alla quale la giurisprudenza della Corte avrebbe costantemente ricondotto i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni sui beni del demanio marittimo. Tale giurisprudenza avrebbe, in particolare, ritenuto costituzionalmente illegittime leggi regionali che dispongano rinnovi o proroghe automatiche delle concessioni del demanio marittimo, “sia sotto il profilo della disparità di trattamento tra aspiranti concessionari e titolari che abbiano beneficiato della proroga automatica che sotto l’ulteriore profilo della barriera all’ingresso di nuovi operatori”».
Tesi accolte dalla Corte costituzionale. «La nuova ipotesi del rinnovo delle concessioni già esistenti – scrive la Consulta – finisce così per essere sottratta alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza stabiliti per le ipotesi di rilascio di nuove concessioni, e per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari. La previsione, poi, della possibile durata pluriennale delle concessioni di cui alla lettera a) dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale Calabria numero 17 del 2005 comporta la possibilità del rilascio (o del rinnovo) di tali concessioni per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, che risulterebbe così ingiustificatamente privilegiato rispetto a ogni altro possibile interessato, in violazione – anche in questo caso – dei principi di tutela della concorrenza».

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