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la sentenza

Appalto mense scolastiche a Lamezia, il Tar respinge il ricorso della Siarc

L’azienda contestava l’ammissione in gara della Scamar, l’inammissibilità dell’offerta e anche la composizione della Commissione giudicatrice

Pubblicato il: 04/03/2021 – 15:56
Appalto mense scolastiche a Lamezia, il Tar respinge il ricorso della Siarc

LAMEZIA TERME Il Tribunale amministrativo regionale (prima sezione) ha respinto il ricorso presentato dalla “Siarc s.p.a.” (Società Industrie Alimentari Ristorazioni Collettive) nei confronti della “Scamar s.r.l.” riguardo l’affidamento del servizio di refezione scolastica del triennio 2020/2023, indetto dal Comune di Lamezia Terme. Siarc è stata condannata a pagare anche le spese di lite, quantificate in 3mila euro.

La vicenda

Ad aggiudicarsi la gara era stata proprio la “Scamar s.r.l.” ma a novembre dello scorso anno la Siarc aveva presentato istanza di accesso agli atti, accolta dal Comune di Lamezia solo parzialmente e limitatamente alla documentazione amministrativa e all’offerta economica dell’aggiudicataria, limitando alla «sola visione degli atti relativi all’offerta tecnica e dell’ulteriore documentazione prodotta in gara a qualsiasi titolo dalla prima classificata, inclusa la documentazione relativa al procedimento di verifica di congruità». Con la sentenza della camera di consiglio del 13 gennaio 2021 è stata invece accolta la richiesta della Siarc, che ha così avuto accesso alla documentazione di gara nonché all’ulteriore documentazione relativa al sub-procedimento di verifica dell’offerta e dei requisiti, per la quale l’amministrazione aveva opposto diniego.

Le contestazioni

Dopo l’accesso a tutti i documenti, la Siarc ha così presentato ricorso al Tar lo scorso 9 febbraio, contestando in buona sostanza «l’illegittimità della nomina e composizione della Commissione giudicatrice con conseguente illegittimità derivata di tutti gli atti di gara e dell’aggiudicazione finale», «l’illegittimità dell’ammissione in gara di Scamar s.r.l., della valutazione dell’offerta e dell’aggiudicazione» e «l’inammissibilità dell’offerta per carenza di requisiti fondamentali».

Il ricorso incidentale

Nel ricorso accidentale presentato invece dalla Scamar s.r.l., è stato sottolineato come la «concorrente (cioè la Siarc, ndr) avrebbe omesso di segnalare alla stazione appaltante di trovarsi, sia al momento della partecipazione alla gara sia successivamente, in una situazione di inadempimento retributivo nei confronti dei suoi dipendenti, con specifico riguardo alla gestione di pubbliche commesse, desumibile da numerosi articoli di stampa aventi una rilevanza tale da divenire oggetto di una cospicua diffusione mediatica». Ed effettivamente, dagli atti depositati, è emersa la sussistenza dei ritardi «nella corresponsione della retribuzione ai dipendenti, relativamente ad alcune mensilità e della tredicesima, con riferimento, peraltro, a contratti rientranti nell’ambito delle pubbliche commesse». Ma, secondo i giudici del Tar, si tratta comunque di criticità «non annoverabili tra i gravi illeciti professionali e la mancata segnalazione dell’Anac «consente di inferire che quanto contestato possa ben rientrare nel novero delle criticità temporanee in cui possono imbattersi le imprese per mancanza di liquidità».

Le altre contestazioni

La Siarc, invece, ha contestato l’ammissione alla gara della Scamar, in quanto non avrebbe dimostrato la disponibilità del centro di cottura principale (in Via Patrioti Sambiasini di Lamezia Terme) e, dunque, mancasse del «requisito di partecipazione alla gara e di capacità tecnico/professionale». Secondo i giudici del Tar però la Scamar non aveva alcun obbligo di produrre documenti o titoli giuridici a comprova del titolo di disponibilità del centro di cottura perché non lo prevedeva il bando di gara del Comune di Lamezia. Secondo il Tar, inoltre, sono infondate anche le contestazioni sulla «conformità del requisito del medesimo centro di cottura (…) e la veridicità di quanto contenuto nell’offerta tecnica, laddove la Scamar s.r.l. ha attribuito al centro di Via Patrioti Sambiasini una capacità di “3000 pasti per ciclo produttivo”». Respinte, infine, le contestazioni in merito alla composizione della commissione di gara e, in particolare, sull’assenza di «alcun metodo o criterio di trasparenza, competenza ed esperienza nella nomina dei commissari, avvenuta invece in modo fiduciario, senza iscrizione all’albo e senza che sia stata fornita alcuna motivazione e nella radicale carenza di competenza professionale dei commissari, che non risulterebbero avere adeguata competenza professionale nella materia del controverso appalto». (Gi.Cu.)

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