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la sentenza

Falerna, lungomare e parchi vietati ai cani: annullate le ordinanze del sindaco

Le due ordinanze firmate la scorsa estate avevano provocato malumori e proteste di cittadini, turisti e associazioni

Pubblicato il: 23/04/2021 – 12:45
di Giorgio Curcio
Falerna, lungomare e parchi vietati ai cani: annullate le ordinanze del sindaco

CATANZARO Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini di Falerna, centro della costa tirrenica catanzarese, contro due ordinanze emesse la scorsa estate dall’allora sindaco, Daniele Minniti, e la sua amministrazione.

Lungomare e parchi vietati ai cani

Si tratta, in particolare, dell’ordinanza n. 89 del 29 giugno 2020, avente ad oggetto la “Disciplina attività balneare” e in particolare il punto 2.15 che vieta «di condurre, durante la stagione balneare, sugli arenili cani o altri animali anche se muniti di museruola e/o guinzaglio». L’altra ordinanza, invece, è la n.100 del 15 luglio 2020, avente ad oggetto «disposizioni relative alla conduzione dei cani nonché all’obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito, a tutela dell’igiene pubblica – integrazione ordinanza n. 79 del 03-06-2020 e allegato esplicativo». 

Le ordinanze e le proteste

Due ordinanze che, proprio l’estate scorsa, aveva suscitato notevoli polemiche fra gli stessi cittadini di Falerna, ma non solo. Numerose anche le associazioni animaliste e i turisti provenienti da altri centri limitrofi che hanno manifestato il loro dissenso in un sit-in organizzato dall’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) Lamezia, insieme a turisti e residenti sul lungomare di Falerna per «convincere il sindaco Daniele Menniti a ripensare all’ordinanza che vieta l’accesso ai cani in molte aree del comune». (QUI LA NOTIZIA). 

Le motivazioni

La sentenza in oggetto (la n.858/2021) ha dichiarato la illegittimità delle ordinanze per difetto di istruttoria e adeguata motivazione, «per violazione del principio di  proporzionalità, di  adeguatezza  e di libera circolazione». La sentenza, inoltre, «si colloca nel solco della giurisprudenza amministrativa ormai consolidata secondo cui  il potere di emanare ordinanze di cui all’art. 50, comma 5 d.lgs. 267 del 2000, riservato al Sindaco, permette sì l’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari, ma postula tuttavia, una situazione di pericolo effettivo e anche la previsione di un limite temporale di efficacia». Le ordinanze contingibili e urgenti, è scritto nella motivazione, «devono indicare il  limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti “extra ordinem”,  perché non si può  consentire a tempo indeterminato la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge». Dalla lettura della sentenza, inoltre,  si ricava un altro importante principio, anch’esso ormai consolidato, secondo cui ai cani e ai loro proprietari non può essere in alcun modo  limitata la libera circolazione, ma può essere soltanto regolamentata. La sentenza conclude per l’integrale accoglimento del ricorso e la condanna alla spese del Comune di Falerna.

Il commento

«Siamo il secondo paese in Europa per presenza di animali nelle abitazioni, nelle case degli italiani ci sono milioni di cani», commenta Clara Solla, la delegata dell’Oipa di Lamezia. «Per questo tutte le strutture, nel nostro Paese, si stanno adeguando per poter ospitare gli animali domestici insieme ai loro proprietari. Il sindaco di Falerna ha tentato di agire al contrario, ma questa sentenza rende giustizia ai cani e alle loro famiglie».

I rappresentati legali dei cittadini sono gli avvocati Rossella Barberio e Fernanda Gigliotti; per l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali – O.I.P.A. Italia Onlus e LEAL, gli avvocati Rosaria Loprete e Giuseppe Calamo. (redazione@corrierecal.it)

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