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Lamezia, il Tribunale rigetta la presunta incompatibilità di Ruggero Pegna

Cadono tutte le contestazioni mosse dal candidato non eletto, Vincenzino Ruberto

Pubblicato il: 28/04/2021 – 16:53
di Giorgio Curcio
Lamezia, il Tribunale rigetta la presunta incompatibilità di Ruggero Pegna

LAMEZIA TERME Il consigliere comunale di Lamezia, Ruggero Pegna, non è incompatibile. A sancirlo è il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, presieduto da Salvatore Regasto in composizione collegiale, che oggi ha emesso la sentenza dopo la richiesta avanzata da Vincenzino Ruberto, primo tra i non eletti nelle scorse consultazioni che hanno visto l’elezione a sindaco di Paolo Mascaro. 

«Cessata la materia del contendere»

I giudici, è scritto nella sentenza, «superata la questione pregiudiziale (…) concernente la decadenza del Pegna da consigliere comunale del Comune di Lamezia Terme in seguito alle elezioni comunali del 10 novembre 2019 e del 24 novembre 2019, può dirsi cessata la materia del contendere». Già perché il Tar Calabria ha già emesso la sentenza che ha dichiarato l’illegittimità delle operazioni di voto effettuate a Lamezia nelle ormai note quattro sezioni (2, 44, 73 e 78), disponendo  «l’annullamento con la conseguente rinnovazione delle elezioni nelle anzidette sezioni». Con la stessa sentenza, sottolineano ancora i giudici, è stato anche annullato il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alla carica di consiglieri del Comune di Lamezia, con la successiva nomina del commissario prefettizio, Giuseppe Priolo. «Ne deriva che ad oggi (…) va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale avanzata dal ricorrente nelle due cause riunite essendo già stato dichiarato decaduto, Ruggero Pegna, dalla carica di consigliere comunale per altra causa».

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Dieci giorni per eliminare le cause di ineleggibilità

I giudici, sottolineano inoltre nella sentenza, che le «ragioni poste dal Ruberto a fondamento dei ricorsi poi riuniti sarebbero state verosimilmente rigettate da questo Tribunale». Per quanto riguarda infatti la presunta dichiarazione non veritiera rilasciata da Ruggero Pegna il 20 dicembre 2019, in ordine alla assenza di cause di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale (quella in cui secondo Ruberto, Pegna avrebbe taciuto l’esposizione debitoria a suo carico confermata anche dalla richiesta di rateizzazione del debito) non può che evidenziarsi che tale ultima norma «prevede la perdita dei benefici acquisiti “qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione”».  Questo controllo è un atto proprio della pubblica amministrazione, e ad essa riservato in via esclusiva, «essendo la medesima chiamata ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, rimanendo preclusa, nella odierna sede, ogni valutazione in ordine alla eventuale omissione di controllo del Comune di Lamezia Terme che nel caso di specie non è stata nemmeno lamentata dal ricorrente».  All’articolo 69 del TUEL, spiegano i giudici nella sentenza, «l’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo art. 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso». E, in questo caso, Ruggero Pegna, con un versamento effettuato il 20 luglio 2020 attraverso un bonifico bancario, ha pagato le somme pretese dal Comune di Lamezia, eliminando così ogni possibile causa di incompatibilità. Versamento tra l’altro effettuato prima che il Consiglio Comunale di Lamezia provvedesse ad effettuare la contestazione. 

Tribunale Lamezia

Secondo le rimostranze, infine, di Vincenzino Ruberto, «sarebbe configurabile una ulteriore condizione di incompatibilità a Consigliere Comunale a carico del Pegna a causa della pendenza di una lite giudiziaria tra quest’ultimo e il Comune di Lamezia». Anche questa osservazione è stata però respinta dai giudici del Tribunale lametino perché «il procedimento giudiziario insorto tra le parti è certamente di natura tributaria essendo stato incardinato dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale e di conseguenza, per espressa disposizione di legge, non avrebbe potuto determinare alcuna ipotesi di incompatibilità». (redazione@corrierecal.it)

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