Con riferimento all’articolo apparso, il 26 aprile scorso, sul Corriere della Calabria, a firma di Pasquale Ruggiero, dal titolo: “Il lungo braccio di ferro tra Consorzi e Regione”, preme fare alcune considerazioni, in particolare relative alla parte dell’articolo, per certi versi fuorviante, circa la partecipazione dei Consorzi di bonifica al bilancio consolidato regionale in quanto ritenuti “articolazioni territoriali” della regione Calabria, considerazioni che vengono di seguito esplicitate partendo dalla natura giuridica dei Consorzi di bonifica.
Su questa, dottrina e giurisprudenza maggioritari non pongono in discussione la qualificazione degli stessi quali enti pubblici economici (cfr. M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 159 ss.).
Anche dopo l’attuazione dell’ordinamento regionale, con il trasferimento alle Regioni delle funzioni attinenti alla bonifica, i Consorzi “non hanno perduto la loro distinta personalità giuridica né la rispettiva autonomia patrimoniale e, pertanto, non si configurano come meri enti strumentali della Regione, bensì come enti pubblici (di natura economica in ragione della loro natura di tipo imprenditoriale) e quindi come autonomi soggetti di diritto di cui non è controvertibile la legittimazione ad agire o ad essere convenuti in giudizio in relazione ai rapporti giuridici che li coinvolgono” (così, Cass. Sez. I Civ. 23 settembre 1997, n. 9362).
Per quello che più ci interessa, va detto che la Regione esercita sui Consorzi la vigilanza ma anche la tutela principio quest’ultimo garantito dalla Costituzione. La L.R. 11/2003, all’art. 38, individua gli atti dei Consorzi da sottoporre a controllo di legittimità da parte della Regione e all’art. 39 si occupa dei bilanci prevedendo che “I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività”. Pertanto, ferma restando l’adesione ai principi di trasparenza veridicità e congruenza, i documenti contabili vengono redatti proprio in considerazione alla sopraccennata natura giuridica, non essendo gli stessi enti pubblici strumentali con dipendenza organizzativa e funzionale rispetto allo Stato o alle Regioni e, meno che mai, enti pubblici alla stregua di comunità montane, unioni di comuni e/o comuni.
I documenti contabili sono innanzitutto, a termini statutari, redatti dalla Deputazione Amministrativa ed approvati dal Consiglio dei Delegati prima di essere inviati alla Struttura di controllo ai sensi del richiamato art. 38 della L.R. 11/2003. Della Deputazione Amministrativa fa parte un rappresentante nominato dalla stessa Regione e ai lavori dello stesso organo assiste anche il revisore unico dei conti anch’esso nominato dalla Regione al quale è affidato poi il più pregnante compito di controllo dei conti.
E’ bene ribadire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il controllo è di mera legittimità non potendo travalicare tale limite per divenire un illegittimo controllo di merito.
Quindi, nessun dubbio sull’attendibilità dei dati contabili espressi nei documenti adottati dai consorzi ma solo una differente lettura degli stessi che conduce a discrasie interpretative cui questa ANBI regionale intende mettere rimedio nel più breve tempo possibile.
Precisazione a parte, merita poi la citazione dell’articolo riguardante gli interventi di forestazione in cui si afferma “che costituisce la maggior parte delle entrate e delle spese consortili”; dato questo assolutamente non veritiero posto che la forestazione è gestita attraverso progetti redatti dai Consorzi e finanziati in regime di concessione per i quali i Consorzi sono obbligati per legge a tenere contabilità separata (art. 11 comma 4 L.R. 11/2003) intervenendo detti finanziamenti nei bilanci consortili fra le così dette partite di giro. Questo a conferma del ruolo, della natura e dell’attività svolta dai Consorzi coerentemente alle attribuzioni di legge e statuto.
Per quanto sopra appare evidente la non appartenenza dei Consorzi di bonifica agli enti strumentali della Regione o alle articolazioni organizzative territoriali della Regione. La partecipazione, dunque, dei Consorzi al bilancio consolidato della Regione Calabria non dipende dalla volontà della Regione ma impatta con la natura giuridica dei Consorzi individuata nella Costituzione Italiana quale materia concorrente fra Stato e Regioni e regolamentata dall’Intesa Stato-Regioni del settembre 2008.
In conclusione, i Consorzi sono custodi gelosi della loro autonomia ma anche rispettosi delle prerogative e degli obblighi normativi che li riguardano. E tuttavia, gradirebbero che, da parte della Regione Calabria, ci fosse anche lo stesso rispetto dei ruoli, nell’ottica di una sempre proficua collaborazione tanto invocata dai Consorzi di bonifica calabresi.
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