CATANZARO Il dato positivo è che tutte le leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2020, a parte una, risultano avere la necessaria copertura finanziaria, il dato negativo è che quasi tutte queste leggi sono state approvate direttamente dall’aula senza passare dalla competente Commissione di merito e senza avere il parere finanziario della Commissione Bilancio. Sono questi, in sintesi, gli aspetti più significativi che emergono dalla lettura della relazione annuale della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla “tipologia delle colture finanziarie” adottate nelle leggi approvate dalla Regione lo scorso anno, il primo dell’undicesima legislatura a guida centrodestra.
Nella relazione in primo luogo si specifica che «nel corso del 2020, sono state approvate 37 leggi regionali. Anche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso, nell’anno 2020, le leggi approvate dal Consiglio regionale sono state di numero limitato, rispetto agli anni precedenti». Per tre leggi regionali – specifica la Corte dei Conti – il governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ha proceduto all’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale: si tratta della legge 1/2020 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali), della legge 10/2020 (Modifiche e integrazioni al Piano casa), della legge 24/2020 (norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private). Nella relazione la Corte dei Conti non considera tutte le leggi regionali approvate nel 2020, escludendo infatti quelle relative al Bilancio, oggetto di altre specifiche analisi della magistratura contabile calabrese. In totale, dunque, l’esame della Corte dei Conti si sofferma su 32 leggi regionali.
Dalle tabelle allegate alla relazione della sezione di controllo sulla’”iter legis” si evince, come primo dato, il fatto che le Commissioni del Consiglio regionale sono state completamente “saltate” e dimenticate. Ben 30 delle 32 leggi regionali 2020 esaminate sono arrivate direttamente in Consiglio regionale, e poi approvate, senza passare dal vaglio delle relative Commissioni di merito e anche senza il parere finanziario della Commissione Bilancio, a conferma del ruolo piuttosto marginale che le Commissioni hanno oggettivamente avuto in questa legislatura: questo è dovuto anche al fatto che le Commissioni consiliari sono state costituite con grandissimo ritardo, ma ben 17 leggi regionali sono comunque arrivate direttamente in aula anche dopo che gli organismi erano stati insediati. Le uniche due leggi approvate nel 2020 dal Consiglio regionale dopo il passaggio nella Commissione di merito sono la numero 16 (Procedure per la denuncia, il deposito, l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) e la numero 29 (Primo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 2020-22).
Al dato negativo della sostanziale inutilità delle Commissioni tuttavia si contrappone la “promozione”, da parte della Corte dei Conti, delle leggi regionali 2020 sotto il profilo della copertura finanziaria. La sezione di controllo della magistratura contabile infatti ha rilevato la «corretta copertura finanziaria» di 31 delle 32 leggi approvate dalla Regione nel 2020. Fa eccezione solo la famosa e contestatissima legge numero 5, quella suoi vitalizi ai consiglieri regionali cessati anticipatamente dalla carica, legge peraltro immediatamente abrogata all’indomani del putiferio che la sua approvazione aveva scatenato: secondo la Corte dei Conti «nell’intervento normativo non risultano correttamente quantificati i possibili effetti finanziari che la legge comporta. Inoltre, la relazione tecnico-finanziaria non risulta adeguatamente articolata e motivata».
Bene dunque la copertura finanziaria delle leggi regionali del 2020, ma la Corte dei Conti comunque non manca di mettere in luce qualche aspetto potenzialmente critico. «Ampio ricorso è stato fatto dal legislatore regionale, anche nel corso del 2020, alle clausole di invarianza o neutralità finanziaria, contenute nella quasi totalità delle leggi regionali approvate (leggi regionali nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37). Come evidenziato dalla costante giurisprudenza costituzionale – avverte la magistratura contabile – la presenza della clausola di neutralità e la mancata individuazione di nuovi oneri finanziari non sono di per sé garanzia di effettiva invarianza di spesa, in quanto l’impatto di ciascuna norma va valutato in relazione al suo contenuto». (c. a.)
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