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«Facciamo chiarezza sui bilanci (disastrati) delle Asp calabresi»

Dalle cose che si sentono in giro, provenienti anche da importanti sedi istituzionali, anche di quelle romane tenute a scandire l’agenda della contabilità pubblica della salute commissariata, pare…

Pubblicato il: 17/05/2021 – 12:50
di Ettore Jorio*
«Facciamo chiarezza sui bilanci (disastrati) delle Asp calabresi»

Dalle cose che si sentono in giro, provenienti anche da importanti sedi istituzionali, anche di quelle romane tenute a scandire l’agenda della contabilità pubblica della salute commissariata, pare che – prendendo non a caso gli adempimenti prescritti dal decreto Calabria 2 (DL 150/2020) – per perfezionare il bilancio di un esercizio appena trascorso (2020), cui sono tenuti gli appena nominati nuovi manager, occorrerebbe chiudere quelli precedenti, se non ancora formalmente condivisi dalla governance regionale/commissariale.
Niente di vero, neppure nel caso in cui, così come accaduto – per esempio – all’Asp di Cosenza, i bilanci relativi agli anni pregressi sono stati ritenuti dalla magistratura penale verosimilmente falsi. Un provvedimento severo, che ha visto coinvolti dirigenti aziendali e regionali nonché due trascorsi commissari ad acta, a tal punto da imporre provvedimenti interdittivi delle funzioni pubbliche a tutta la dirigenza coinvolta a più livelli. Neppure com’è, altresì, all’arcinota Asp di Reggio Calabria, «scoperta» (!) senza bilanci perfezionati secondo norma per anni, con un debito verso fornitori indecifrabile e, quindi, in attesa «di autore», sia dell’evidenziazione dei creditori sine titulo che dei pagamenti indebitamente intervenuti, con i responsabili di malagestio al seguito.
Simili accaduti – ma anche situazioni analoghe ovverosia caratterizzate da bilanci trascorsi quantomeno «impropri» – richiederebbero l’esatto contrario. Ciò nel senso di lasciare così come sono i bilanci afferenti ai precedenti esercizi, indipendentemente se condivisi dalle autorità regionali e, dunque, suscettibili delle sanzioni ai relativi responsabili, salvo appostare in quello contemporaneo le componenti straordinarie (sopravvenienze e insussistenze) correttive dei saldi dei mastri non rispettosi all’epoca dei principi di veridicità, certezza e correttezza. Il tutto, con ovvia incidenza sulla determinazione del risultato del coincidente conto economico.
Quanto alle notizie, in diffusa circolazione, riguardanti la precarietà contabile delle aziende sanitarie calabresi, relazionate alla ineludibile necessità di ricostruire ora per allora i bilanci di esercizi passati, è da ritenersi quantomeno una boutade. Ciò in quanto un tale avventato proposito violerebbe le norme poste a tutela dell’ordinamento contabile. Così come, peraltro, più volte ribadito dalla Corte costituzionale in tema di divieto di intervento a correttivo dei bilanci inerenti esercizi scaduti comunque venuti ad esistenza e rappresentativi di saldi non confermativi dei principi diritto e di buona tecnica contabile, in quanto tali soggetti ad essere riportati a corretta realtà giuridico-contabile attraverso l’appostazione di componenti straordinarie nel bilancio attuale. Conseguentemente, non corrisponde affatto al vero, nel caso calabrese, la irrinunciabile pretesa esigenza giuridica di elaborare, a quasi rettifica dei bilanci comunque intervenuti negli anni precedenti non condivisi dall’autorità commissariale governativa, come condizione indispensabile per approvare quello più attuale e, con esso, pervenire alla valorizzazione del deficit patrimoniale reale. Una modalità che darebbe modo di contabilizzare in quello in corso ogni appostazione di componenti straordinarie funzionali a riportare i saldi dei mastri compromessi di allora a veridicità e certezza attuale.
Tutto questo sulla base dell’assunto della Consulta secondo la quale «il principio di continuità del bilancio è una specificazione del più ampio principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 cost., in quanto “collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (su tutte, sentenza n. 181 del 2015 ), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi». Un assunto chiaro e ineccepibile che attribuisce, per l’appunto, l’inderogabilità assoluta alla regola della continuità di bilancio per il suo riconosciuto effetto protesico di quell’equilibrio economico introdotto nella Costituzione nel 2012.

*Unical

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