ROMA È illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali dei condannati per mafia e terrorismo che scontino la pena fuori dal carcere. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 137. Secondo la Consulta è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale alla base della convivenza civile, vanno loro comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
Con la sentenza di cui è relatore Giuliano Amato, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme di una legge del 2012, la numero 92, (i comma 61 e 58 dell’articolo 2 ), ritenendo che la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, a mafiosi e terroristi che stanno scontando la pena fuori dal carcere contrasti con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.
In particolare il comma 58 prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi – quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo – il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Il comma 61 stabilisce che tale revoca, con effetto non retroattivo, è disposta dall’ente erogatore nei confronti delle persone già condannate con sentenza passata in giudicato all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
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