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Sant’Anna, il Tar “boccia” i provvedimenti dell’Asp e la condanna a rifondere le spese

Il giudice ha accolto il ricorso della struttura annullando gli atti che sospendevano l’erogazione di prestazioni a carico del Ssn

Pubblicato il: 03/07/2021 – 17:17
Sant’Anna, il Tar “boccia” i provvedimenti dell’Asp e la condanna a rifondere le spese

CATANZARO Il Tar Calabria, seconda sezione, si è pronunciato questo 3 luglio (al termine della camera di consiglio iniziata lo scorso 22 giugno) presentato dalla clinica Villa Sant’Anna di Catanzaro contro l’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo, la Regione Calabria e il commissario ad acta annullando le “comunicazioni-provvedimento” attraverso cui l’Asp aveva disposto il divieto di erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.
Come si legge nel dispositivo, il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della Regione e del commissario alla sanità accogliendolo nella parte in cui si chiedeva l’annullamento degli atti impugnati. Per l’effetto ha condannato «l’Asp di Catanzaro a rifondere la parte ricorrente delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo».

L’antefatto e il ricorso

Come ormai noto, l’Asp di Catanzaro ha disposto che l’erogazione delle prestazioni di Villa Sant’Anna non potesse più contare su oneri a carico del servizio sanitario in quanto «priva di accreditamento» che si riteneva «scaduto nell’anno 2017».
La struttura, rappresentata in giudizio dall’avvocato Alfredo Gualtieri, ha impugnato l’atto per ritenuta «violazione ed errata applicazione della legge regionale 24/2018» oltre che per «eccesso di potere e contraddittorietà» ritenendo che le note dell’Azienda potessero essere paragonabili a una «revoca dell’accreditamento sanitario». Attività per la quale l’Asp non sarebbe competente.
Col secondo motivo, la struttura ha contestato una «assoluta carenza di istruttoria» da parte dell’Asp oltre che «difetto di motivazione, errata interpretazione delle normative di settore e dei presupposti per ritenere l’accreditamento della struttura».

La pronuncia

Sulla base dei presupposti del ricorso, il Tar ha ritenuto «pregiudizievoli» gli atti dell’Asp, sebbene non equiparabili a vere e proprie revoche.
Il Tar ha infatti rigettato il ricorso nella parte in cui i provvedimenti dell’Asp sono equiparati a “revoche” dell’accreditamento (che per competenza spetterebbero alla Regione) «giacché essa presupporrebbe un accreditamento efficace, mentre nel caso di specie viene assunto, a monte, che l’accreditamento fosse scaduto».
Per converso, aggiunge il giudice «è fondata la seconda doglianza, con la quale si contesta l’erroneità della comunicazione effettuata dall’Asp circa l’insussistenza dell’accreditamento in capo a Villa S. Anna».
Nella ricostruzione emerge come l’insussistenza dell’accreditamento non sia da attribuire a responsabilità della struttura: «Consta agli atti di causa che la struttura, definitivamente accreditata con d.p.g.r. n. 21 del 20 febbraio 2014, ha presentato alla Regione Calabria formale istanza di rinnovo, protocollata in data 8 gennaio 2015, dunque nel rispetto del termine dei sei mesi antecedenti alla scadenza dell’accreditamento originario. All’istanza ha fatto seguito un lungo iter procedimentale, frastagliato da molteplici incombenti istruttori, che si è dilungato sino all’anno corrente con l’adozione, da parte del Commissario ad acta, del D.C.A. n. 43 dell’11 marzo 2021. Come osservato da questo Tribunale all’esito del giudizio promosso da Villa S. Anna avverso il diniego di contrattualizzazione per l’anno 2020, quest’ultimo decreto non costituisce l’attribuzione ex novo dell’accreditamento sanitario, bensì il rinnovo dell’accreditamento del 2014».
Pertanto «nelle more del procedimento, tempestivamente attivato dalla struttura sanitaria, cui neppure può essere addebitato il suo prolungamento oltre la scadenza dell’accreditamento originario, la decisione dell’Asp di considerare la ricorrente priva di legittimazione a operare per il servizio sanitario, assunta tra l’altro in difetto di un’istruttoria adeguata rispetto all’incidenza della determinazione, si rivela erronea».  

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