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la decisione

Disturbo della quiete pubblica, assolto un noto ristoratore di Rende

La Corte di Appello di Catanzaro, ha assolto l’imprenditore «perché il fatto non sussiste». In primo grado era arrivata una condanna

Pubblicato il: 14/07/2021 – 17:17
Disturbo della quiete pubblica, assolto un noto ristoratore di Rende

CATANZARO La Corte di Appello di Catanzaro, Presidente Saullo, ha assolto perché il fatto non sussiste un ristoratore di Rende dall’accusa di aver disturbato la quiete ed il riposo delle persone. L’imputato, S.A., difeso dagli avvocati Francesco Chiaia e Marco Stefano, titolare di un noto ristorante del comune di Rende, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Cosenza. Secondo l’accusa, mediante emissioni sonore moleste, avrebbe turbato la serenità di alcuni abitanti del condominio. Da qui le numerose denunce, accompagnate da richieste di intervento alle forze di polizia municipale e dei carabinieri, accessi agli atti presso la pubblica amministrazione con relativi accertamenti dell’Arpacal nel cuore della notte, durante le “serate”, per verificare il livello delle emissioni.
Nonostante in dibattimento i difensori avessero fatto emergere la insussistenza del fatto, il Tribunale monocratico di Cosenza aveva condannato il ristoratore. Da qui l’appello, in cui gli avvocati Francesco Chiaia e Marco Stefano, hanno fatto emergere mediante corposa produzione documentale ed indagini difensive, l’infondatezza del corpo della denuncia.

I rilievi

La difesa, anche all’esito di una consulenza tecnica di parte, ha dimostrato l’idoneità dei locali da un punto di vista di impatto tecnico-acustico contestando l’accertamento dell’Arpacal, del quale, anche in sede civile veniva dichiarata la nullità per la mancata prova fornita dall’ente della taratura dello strumento di rilevazione fonometrica. La Corte di Appello di Catanzaro, accogliendo in toto le argomentazioni della nell’atto di impugnazione, non ha riformato la sentenza di primo grado emettendo sentenza con la più ampia formula assolutoria. (f.b.)

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