Il Giudice delle Leggi ha dichiarato incostituzionale con sentenza 168/21 la Legge
181 del 30/12/20 (c.d. Calabria – bis) limitatamente agli articoli 1, comma 2 e 6,
comma 2. Uno stuolo di politici calabresi, di variegato e spesso cangiante colore partitico,
forniti di memoria labile (avendo loro stessi approvati i decreti c.d. Calabria col
governo Conte 1 a trazione gialloverde e Calabria bis col governo Conte 2 a trazione
giallorossa) ha inneggiato alla defenestrazione della figura Commissariale, per la
serie evergreen: poche idee, ma confuse. Infatti l’Istituto rimane intonso nelle sue
prerogative ed ancor più negli obblighi che discendono dalla pedissequa e dovuta
applicazione della Norma nelle parti non oggetto di censura. Tema al quale il dottor Longo, Commissario ad acta, continua a rivelarsi refrattario. In violazione dell’art 2, comma 8, della Legge 181/20, (Calabria bis) non ha mai «informato periodicamente e comunque almeno ogni 3 mesi sulle misure di risanamento adottate le OO.SS. che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti».
Considerato che il suo insediamento è avvenuto il 30 novembre 20, ci avviamo già alla terza convocazione bellamente ignorata, nel disinteresse di molte OOSS che preferiscono evidentemente incontri informali ad uso “photopportunity” per la stampa. Parimenti inadempiente Longo si è mostrato nel non osservare l’obbligo di dichiarare la decadenza automatica dei Commissari Straordinari delle AA.SS.PP. di Cosenza e, a seguire, di Reggio Calabria , per la mancata approvazione dei bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi, in applicazione, crediamo non facoltativa, dell’art 2, comma 6 del c.d. Calabria-bis ( Legge 181/21). Tampoco il dottor Longo può invocare, in questo caso, l’intervenenda modifica della precitata norma ed abrogazione della decadenza automatica, oggetto di specifico e salvifico (per i destinatari) emendamento a Montecitorio in fase di conversione in Legge del DL 77/21 (c.d. “semplificazioni bis”), approvato oggi in via definitiva dal Senato, in limine mortis (talchè si è dovuti ricorrere al voto di fiducia, divenuto ormai sciagurato emblema di monocameralismo imperfetto). Infatti la sanatoria non annulla l’omissione degli atti dovuti, se non altro ai fini della valutazione etico/comportamentale della sua attività commissariale. Il mancato rispetto di termini, attività, prerogative, esercizio di funzioni e/o poteri sostitutivi mina l’efficacia e la credibilità dell’Istituto che si è chiamati a svolgere, a maggior ragione quando il profilo curriculare, pur elevato nel settore Sicurezza, è palesemente incoerente con la materia del nuovo incarico, forse incautamente accettato, e finora maldestramemente e lacunosamente ricoperto.
*Segretario regionale ANAAO-ASSOMED
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