ROMA La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Dda di Catanzaro contro la decisione del Tribunale della Libertà di Catanzaro, del 15 dicembre 2020, di rimettere in libertà Domenico Tallini, ex presidente del consiglio regionale (e consigliere di Forza Italia) indagato nell’ambito del procedimento “Farmabusiness” con l’accusa di di concorso esterno in associazione mafiosa e di voto di scambio politico mafioso. Per i giudici «la circostanza che esponenti del clan confidassero nel contributo di Tallini non implica di per sé che costui avesse piena contezza di rapportarsi al clan per il tramite dello Scozzafava e di altri soggetti come Paolo Del Sole». È uno dei passaggi nodali delle motivazioni con le quali il ricorso della Procura è stato respinto. Il ricorso – sintetizzano i giudici – esprime «una diversa trama ricostruttiva», ma non è «idoneo a vulnerare le articolazioni sulle quali si fonda quella proposta nel provvedimento impugnato (la decisione del Tribunale della Libertà, ndr), individuando vizi deducibili in questa sede».
La Cassazione rileva il differente approccio tra l’accusa sostenuta dai magistrati antimafia e il Tribunale del riesame. In un passaggio si concentra sull’«attivismo di Tallini», rispetto al quale «il Tribunale ha coerentemente e non illogicamente posto in luce che: 1) il compiacimento circa il fatto che «tutti stiamo lavorando bene» implicava un impegno per il progetto, ma non valeva ad attestare lo sfondo criminale dello stesso; 2) il propiziato incontro con la dirigente Rizzo non comprovava un’effettiva interferenza dell’assessore; 3) non risultava un’ingerenza del predetto (cioè Tallini, ndr) nella nomina del Brancati, avvenuta sulla base di una procedura regolare; 4) non erano emersi interventi di Tallini in sede di rilascio dell’autorizzazione, essendo per contro inconferente la circostanza, valorizzata nell’atto di impugnazione, che nel corso della procedura potessero essere state usate minacce, oggetto di separato addebito a carico di altri indagati, nei confronti di due dottoresse incaricate di effettuare propedeutici controlli». Non solo, perché «risultano ancora una volta generiche e comunque volte a sollecitare diverse valutazioni di merito le deduzioni incentrate su dichiarazioni rese da Tallini in sede di interrogatorio o sul fatto che comunque egli avesse speso un proprio ruolo parlando con i suoi interlocutori». Tutte «elementi che non valgono a disarticolare la premessa da cui muove il ragionamento, cioè la mancanza di elementi idonei a suffragare l’assunto che l’assessore avesse la consapevolezza e la volontà di favorire gli interessi del clan». E «la circostanza che esponenti del clan confidassero nel contributo del Tallini non implica di per sé che costui avesse piena contezza di rapportarsi al clan, per il tramite dello Scozzafava e di altri soggetti come Paolo De Sole».
«Va infatti rilevato – sottolineano i giudizi – che il ricorso non si sofferma né sull’origine del rapporto del Tallini con lo Scozzafava né sulle ragioni per cui quest’ultimo avesse preso a interessarsi della vicenda relativa alla realizzazione del Consorzio, dopo la conoscenza dell’ex senatrice Mancuso, che aveva accreditato una siffatta progettualità». Per questa ragione non risulta «a priori illogica la motivazione» della sentenza del Tdl, «incentrata da un lato sulla vicinanza del Tallini allo Scozzafava e dall’altro sul fatto che lo Scozzafava, interessato al progetto, fatto proprio dal clan, fosse in grado di fornire assicurazioni sull’ausilio che il Tallini avrebbe potuto all’occorrenza fornire, senza che necessariamente il predetto dovesse essere a conoscenza del contatto con il clan».
D’altro canto, «il Tribunale non ha omesso di considerare che lo Scozzafava, che svolgeva la professione di antennista ed era inserito in vari ambienti della realtà cittadina, non solo era in grado di stringere rapporti con esponenti politici di rilievo ma era a sua volta attivo nella politica, tanto da essersi candidato in una consultazione locale».
In questo quadro, dunque, non si espone a censure la valutazione del Tribunale in ordine al carattere «neutro della vicinanza del Tallini allo Scozzafava, occorrendo elementi specifici, idonei a dar conto della consapevolezza e della volontà del Tallini di operare a vantaggio del clan in cambio di un ausilio di tipo elettorale».
Al centro dell’inchiesta – e del compendio dell’accusa – vi è il rapporto tra Tallini e Scozzafava, antennista di Catanzaro che sarebbe vicino alla cosca Grande Aracri. Da questi legami discenderebbe un presunto interesse elettorale del politico di Forza Italia nel mantenere rapporti con i clan del Crotonese. Per il Riesame, riassumono gli ermellini. «non vi sono elementi da cui possa desumersi che il Tallini avesse contezza del contesto criminale nel quale Scozzafava avrebbe potuto agire, per sollecitare voti a suo favore, e soprattutto del fatto che l’incontro del 3 ottobre 2014 tra il Tallini e altri soggetti, avente probabile finalità elettorale, fosse stato seguito dalla conversazione tra De Sole e Scozzafava del 5 ottobre 2014, nel corso della quale il De Sole aveva palesato il timore che al cospetto del Tallini fosse comparso tale Villirillo, circostanza smentita dallo Scozzafava che aveva rassicurato l’interlocutore, elemento valorizzato a dimostrazione della volontà del clan di non comparire attraverso suoi riconoscibili esponenti».
«Proprio in tale prospettiva – è l’analisi della Cassazione – inerisce al merito, peraltro senza avere la capacità di disarticolare la motivazione, l’osservazione del Pubblico ministero ricorrente incentrata sul contrasto tra il fatto che il Tallini, per quanto emerso dal commento dei conversanti, fosse stato contento dell’incontro, e la dichiarazione resa dall’indagato in sede di interrogatorio circa il monito che di seguito avrebbe formulato, una volta appreso che si trattava di soggetti provenienti dalla zona di Cutro, a non fargli incontrare personaggi di quell’area».
«In particolare – si legge ancora nelle motivazioni – deve rilevarsi come l’argomento si inserisca in una complessiva valutazione del merito, fondata su una pluralità di elementi, senza che quello preso specificamente in considerazione nel ricorso possa dirsi idoneo a comprovare la radicale illogicità di una valutazione incentrata invece sul significato attribuibile al fugato timore, espresso da De Sole, che potesse essere comparso il Villirillo».
L’inchiesta è incentrata sull’illecito investimento della cosca di Cutro, Grande Aracri, nel settore della grande distribuzione dei farmaci, con l’investimento denaro proveniente dai traffici criminali della consorteria e con l’avallo di professionisti, politici e faccendieri pronti a fare la propria parte nell’affare e a schermare la presenza della famiglia di ‘ndragheta. Tra questi vi è Domenico Scozzafava, un antennista di Catanzaro vicino ai Grande Aracri – tanto da partecipare a una riunione nella tavernetta del boss – quanto vicino a Domenico Tallini, anche quale suo sostenitore politico. Sarebbe stato proprio Scozzafava a mettere in contatto la cosca con l’allora (l’indagine parte nel 2014) assessore al Personale della Regione Calabria, oggi difeso dagli avvocati Enzo Ioppoli e Valerio Zimatore.
Secondo l’accusa sono diversi gli spunti di indagine dei quali il Riesame non avrebbe tenuto conto nel rimettere il libertà il politico finito agli arresto domiciliari. La Dda sottolinea la complessiva illogicità dell’analisi del Tribunale del Riesame, «che pur aveva dato conto del fatto che gli esponenti della cosca avevano espresso l’intendimento di avvalersi di un referente istituzionale e rinvenuto nell’assessore un soggetto affidabile, in grado di rimuovere ostacoli alla realizzazione del progetto». L’accusa, inoltre, «rileva come lo Scozzafava si rapportasse al Tallini facendo riferimento a plurime imprese non inerenti al lavoro di antennista da lui svolto», a sottolineare che il rapporto tra il politico di Forza Italia e l’antennista non fosse puramente legato al lavoro di quest’ultimo. Così come «apodittico era l’assunto che Scozzafava fosse capace di presentarsi all’esterno nella sua modesta veste di antennista, in grado di relazionarsi con ambienti della borghesia e di navigare nei canali delinquenziali locali». «Quanto al sostegno elettorale il Tribunale aveva riconosciuto l’avanzamento di accordi sul territorio, volti ad accrescere il consenso elettorale del Tallini. Era illogico, a fronte di ciò, il disconoscimento del vincolo sinallagmatico in relazione alla consapevolezza della capacità di Scozzafava di reperire voti negli ambienti criminali».
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