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la decisione

Anche il Tar del Lazio dice no al Chievo. Il Cosenza torna in B

Respinto il ricorso dei gialloblù contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport. Riammissione sempre più probabile

Pubblicato il: 03/08/2021 – 10:46
Anche il Tar del Lazio dice no al Chievo. Il Cosenza torna in B

COSENZA È stata respinta dal Tar del Lazio l’istanza cautelare del Chievo contro l’esclusione dalla Serie B. La squadra veronese, con una posizione fiscalmente giudicata non in regola, esce così dal campionato cadetto, al quale sarà invece iscritto il Cosenza. Il club di Campedelli aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia della decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, che ne aveva decretato l’esclusione per mancati versamenti Iva.

Le motivazioni

Il Tar, considerato che il Chievo, «esclusa dalla concessione della Licenza Nazionale per l’iscrizione al campionato di Serie B per l’anno 2021/2022 a motivo del rilevato inadempimento di debiti fiscali», ha impugnato tutti gli atti della procedura, «prospettando altresì la sussistenza di una situazione di estrema necessità e urgenza e chiedendo l’adozione di misure cautelari provvisorie dirette a consentire immediatamente la richiesta iscrizione», ha ritenuto che allo stato, «non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni». In particolare, per il Tribunale «va condivisa l’adozione di un’interpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021 e alla necessità che a tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi tributari in questione: si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse; alla data del 28 giugno 2021 la posizione della società ricorrente non era fiscalmente regolare a motivo dell’intervenuta decadenza dalla rateizzazione pregressa di un debito che era da considerarsi esistente anche anteriormente agli sviluppi della fase esecutiva, nonché dell’assenza di un nuovo atto di rateizzazione formalmente perfezionato, non essendo sufficiente a tal fine una semplice istanza, secondo le formali previsioni del Manuale interpretate alla stregua dei predetti criteri». E, «dal punto di vista dell’ordinamento sportivo, questa situazione va considerata nella sua oggettività e attualità al momento della scadenza del termine perentorio, a nulla rilevando la prospettazione di elementi attinenti alla normativa emergenziale e comunque a un’ulteriore futura rateizzazione in fase esecutiva».  L’effetto è stato: rigetto dell’istanza cautelare monocratica, con la fissazione per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre.

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