LAMEZIA TERME Il Tribunale di Milano ha respinto, con ordinanza datata 7 luglio 202, il ricorso ex artt. 669-bis segg. e 700 c.p.c.; 131 e 133 C.P.I.; 2598 c.c. presentato da “Il Sole 24 Ore spa” contro le società ADN Italia spa e Gruppo ADN Italia srl per asserite condotte illecite di violazione di marchio (ex art. 20, lettere b e c C.P.I.), utilizzo illecito di segni distintivi (ex art. 22, commi 1 e 2, C.P.I.) e concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi e per contrarietà ai principi della correttezza professionale (ex art. 2598 c.c.).
Secondo il Tribunale di Milano, il ricorso avanzato da “Il Sole 24 Ore” risulta privo del requisito del periculum in mora: «la condizione che, insieme al fumus boni iuris deve essere affermata nei ricorsi finalizzati all’ottenimento di un provvedimento cautelare come quello di specie.
x
x