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Spirlì “inciampa” (anche) sul Corap, sospeso il “licenziamento” di Bellofiore

Per il Tar gli ultimi atti approvati a fine agosto dalla giunta sul Consorzio industriale non potevano essere adottati in regime di prorogatio

Pubblicato il: 21/10/2021 – 18:55
Spirlì “inciampa” (anche) sul Corap, sospeso il “licenziamento” di Bellofiore

CATANZARO Il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì e la Giunta regionale uscente “inciampano” sulle ultime vicende del Corap, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Il Tar della Calabria infatti ha sospeso la messa in liquidazione del Corap e la nomina del nuovo commissario liquidatore del Consorzio disposti dall’esecutivo Spirlì a fine agosto perché, in estrema sintesi, il governatore reggente e la Giunta si trovavano in regime di prorogatio e non potevano adottare atti che non fossero straordinari e urgenti.

Il ricorso di Bellofiore contro Spirlì (che lo aveva scelto)

A impugnare al Tar le determinazioni del presidente facente funzioni e della Giunta è stato l’ex commissario del Corap Renato Bellofiore, ex sindaco di Gioia Tauro vicino, tra l’altro, alla Lega dello stesso Spirlì, detronizzato in favore del neo commissario liquidatore Tommaso Calabrò, nominato dall’esecutivo a fine agosto. Nell’ordinanza, adottata oggi dalla prima sezione (presidente Giancarlo Pennetti, estensore Francesca Goggiamani), il Tar in premessa evidenzia che «la Giunta regionale che ha adottato l’atto (relativo al Corap, ndr) è quella che ha esercitato i poteri in seguito al decesso del Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto regionale e, dunque, in regime di prorogatio (la norma prevede che in seguito a sfiducia, rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del presidente, Il presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente) e che, inoltre, l’atto è stato adottato in data successiva alla indizione delle elezioni amministrative regionali». Inoltre, i giudici amministrativi ricordano diverse pronunce della Corte Costituzionali (del 1991, del 2010 e del 2016) secondo le quali «nel silenzio della disposizione dello Statuto sull’estensione dei poteri del Consiglio regionale, di Presidente e della Giunta durante la fase di prorogatio, esse non possano che essere interpretate come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali, giacché l’esistenza di questi limiti è immanente all’istituto della stessa “prorogatio” “in ragione del principio generale che consente la titolarità, in questa fase, in capo ai consigli regionali, di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza” (sentenza n. 468 del 1991), limitati al “solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili […]”». Sulla base di questi presupposti quindi il Tar accoglie il ricorso dell’ex commisssario del Corap, sospende gli atti impugnati e fissa l’udienza di merito al 16 marzo 2022.

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