ROMA La terza sezione del Consiglio di Stato presieduta dal giudice Frattini, dopo circa due settimane di camera di consiglio rigetta il ricorso presentato dell’Asp di Catanzaro, difesa dall’avvocato Luciano Maria Delfino, per la riforma della sentenza del Tar Calabria (sez. Catanzaro) del 2 marzo 2021 che accoglieva, in quella sede, il ricorso presentato dalla struttura Villa Sant’Anna, difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri, «per declaratoria d’illegittimità del silenzio formatosi sulle istanze di conclusione del procedimento finalizzato alla stipula del contratto per le prestazioni ospedaliere e sanitarie del 2020».
L’azienda sanitaria del capoluogo aveva presentato ricorso al giudice di secondo grado lo scorso 23 marzo. Oggetto base del contenzioso era la sussistenza o meno di un obbligo giuridico in capo all’Asp di concludere con un provvedimento espresso il procedimento riguardante il contratto che regolamentava l’erogazione di prestazioni pubbliche da parte di Villa Sant’Anna. Obbligo che il Tar aveva ritenuto sussistente così annullando il provvedimento che aveva portato alla conclusione del contratto tra l’Asp e la clinica.
Circostanza, come esaminato in questo secondo grado, che secondo l’azienda riteneva doversi discutere davanti al giudice ordinario (in sede civile) poiché avente ad oggetto un vincolo contrattuale da cui scaturiva, dunque, un diritto soggettivo e non già un “interesse legittimo”. Osservazione respinta dal Consiglio di Stato che ritiene «la domanda tendente a far valere il silenzio-inadempimento di un Ente pubblico nella cognizione del giudice amministrativo» e che, per questo, l’osservazione posta a fondamento dell’atto d’Appello è «quantomeno opinabile».
«Come correttamente ritenuto dalla motivazione della sentenza gravata (del Tar, ndr) – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – è con la stipula del negozio che sorge il rapporto paritetico fonte per entrambe le parti di diritti e obblighi» ma se la discussione dovesse essere devoluta al giudice civile, il privato – in questo caso Villa Sant’Anna – non potrebbe avere i mezzi per controbattere il “silenzio” dell’amministrazione (l’Asp). Un’obiezione già posta in primo grado e non superata dall’appellante.
Inoltre, rimarca il giudice: «La parte ricorrente in primo grado (Villa Sant’Anna, ndr) ha agito per vedere tutelata la propria pretesa non direttamente alla stipula del contratto in quanto tale, ma ad una pronuncia espressa sulle eventuali ragioni che inducano o meno l’amministrazione a stipulare il contratto». In altri termini, la clinica non aveva proposto ricorso in merito alla stipula del contratto che regolava l’erogazione delle prestazioni bensì rispetto alla determinazione dell’Asp. Determinazione che «suppone – come evidenziava il Tar – una valutazione tecnico-discrezionale sul fabbisogno relativo alla branca considerata». Motivo per cui il giudice ritiene infondato il ricorso presentato dall’Asp di Catanzaro così confermando e ordinando l’esecuzione della sentenza di primo grado. (f.d.)
x
x