REGGIO CALABRIA Alla fine l’ha spuntata il radicale Quintieri. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 850/2021 del 22 settembre 2021, depositata l’8 novembre 2021, ha accolto il ricorso proposto dall’ex consigliere nazionale dei Radicali Italiani Emilio Enzo Quintieri, difeso dall’avvocato Fabio Spinelli del Foro di Paola e, per l’effetto, ha annullato il decreto del Presidente del consiglio regionale della Calabria n. 5 del 30 luglio 2019 con il quale l’ex presidente del Consiglio Nicola Irto (Partito democratico), sostituendosi al Consiglio regionale, aveva nominato l’avvocato Agostino Siviglia del Foro di Reggio Calabria, Garante dei Diritti dei Detenuti della Regione Calabria.
I giudici amministrativi (Caterina Criscenti, presidente estensore, Agata Gabriella Caudullo, referendario e Andrea De Col, referendario), hanno accolto tutte le censure sollevate dalla difesa di Quintieri, respingendo sia quelle dell’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, difeso dall’avvocato Angela Marafioti dell’avvocatura regionale che quelle del Garante regionale Agostino Siviglia, difeso dall’avvocato Francesco Fabbricatore, perché prive di fondamento in fatto e in diritto.
«L’ex Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani, esperto di diritto penitenziario e promotore ed estensore della Legge Regionale n. 1 del 2018 istitutiva del Garante Regionale – è scritto in una nota – tra le altre cose, aveva lamentato l’illegittimità della nomina per incompetenza relativa, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della Legge Regionale istitutiva, dello Statuto della Regione e del Regolamento Interno del Consiglio regionale ed altre Leggi dello Stato poiché il Garante Regionale avrebbe dovuto essere eletto dal Consiglio Regionale e non nominato dal Presidente in quanto non era previsto in capo allo stesso alcun potere sostitutivo. Tale motivo secondo il Tar è fondato poiché per il Garante la legge istitutiva ha previsto all’art. 3, non già la designazione o la nomina, ma l’elezione da parte del Consiglio regionale a maggioranza qualificata, consentendo, altresì, per il caso di mancato raggiungimento del quorum, che l’elezione possa aver luogo a maggioranza semplice».
«Questo dato normativo – è detto ancora – per il Collegio giudicante è particolarmente significativo. Per un verso, infatti, la previsione del meccanismo elettorale si raccorda in maniera sintonica con la natura di figura di garanzia, indipendente e autonoma, non sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, ma pur sempre espressione di un’ampia maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale, natura che, invece, mal si concilierebbe con la nomina diretta da parte di un organo monocratico. Per altro verso, la norma regionale si fa previamente carico di una plausibile difficoltà nella convergenza del consenso allargato su un candidato, prevedendo, alla terza votazione, l’elezione a maggioranza semplice. Questi due aspetti militano e confluiscono entrambi a sorreggere la tesi prospettata in ricorso».
Il potere sostitutivo che con l’atto impugnato il presidente ha inteso esercitare è, infatti, correlato sul piano logico e del diritto positivo, ai casi di nomina, che vengono deliberate secondo le ordinarie regole degli organi collegiali, e non già ai casi di elezione per i quali la legge può prevedere modalità peculiari e, come nel caso di specie, quorum anche rafforzati. Tali previsioni della normativa regionale calabrese sono in totale sintonia con le linee guida del 2 novembre 2016 dettate dal Garante Nazionale per l’istituzione dei Garanti Regionali, laddove al punto 1. sulle «modalità di elezione” è specificato che “La prima garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia del Garante Regionale proviene dalle modalità della sua istituzione. In primo luogo, la designazione deve provenire dall’elezione da parte del Consiglio Regionale, giacché un atto di nomina di fonte governativa renderebbe l’organismo inevitabilmente legato, se non altro nella forma, al potere politico della Giunta in carica. In secondo luogo, il sistema di elezione deve assicurare che la nomina sia condivisa il più possibile ma, allo stesso tempo, deve evitare che si creino poteri di veto in capo ai partiti o alle forze politiche rappresentate nel Consiglio. In tale prospettiva, si può prevedere l’elezione a maggioranza qualificata per un numero limitato di consultazioni e il successivo eventuale passaggio alla maggioranza assoluta per altrettanto numero limitato di consultazioni, a cui può seguire il voto a maggioranza semplice.”. Della sussistenza di una precisa volontà legislativa di attribuire e mantenere nel caso del Garante per i detenuti la sua natura elettiva, si trae, inoltre, indiretta ma chiara conferma dalle differenti previsioni delle leggi regionali istitutive di altri Garanti o figure affini».
Le motivazioni
Per i Giudici del Tar di Reggio Calabria non solo il potere sostitutivo non è contemplato dalla legge istitutiva del Garante che prevede e regolamenta in maniera articolata la sua elezione, ma neppure può farsi applicazione della Legge Regionale n. 39 del 1995 visto che la figura del Garante non rientra nel suo ambito applicativo dal punto di vista soggettivo. È accaduto, infatti, che la proposta, sebbene più volte iscritta all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea, non sia mai stata posta in votazione perché sempre preliminarmente rinviata. Nessuna votazione è stata, infatti, svolta sui nominativi dei soggetti che avevano presentato le loro candidature. Non vi era, dunque, spazio, per questa residuale ragione, per un intervento sostitutivo del Presidente cui spetta, tra gli altri, il compito di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e provvedere al regolare andamento dei suoi lavori. Risulta, infatti, quantomeno singolare che per più sedute si sia autorizzata una riformulazione dell’ordine del giorno, consentendo che la votazione per il Garante non avesse mai luogo, e poi si sia intervenuti provvedendo direttamente alla nomina di uno fra i diciassette aspiranti. In definitiva, il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio Regionale, non poteva essere esercitato.
Quintieri: «Riconosciuta la fondatezza dei rilievi eccepiti»
«Mi dispiace che l’annullamento di questa nomina illegittima non sia stato tempestivo come avevo richiesto – ha commentato l’ex consigliere nazionale dei Radicali Italiani Emilio Enzo Quintieri – ma sono comunque soddisfatto dell’esito del giudizio perché riconosce totalmente la fondatezza delle censure da me prospettate nel ricorso. Mi auguro che, adesso, il nuovo Consiglio Regionale della Calabria, appena la sentenza diverrà definitiva, provveda al più presto alla elezione del Garante dei Diritti dei Detenuti della Regione, questa volta nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge e dalla stessa sentenza del Giudice Amministrativo».
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