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“Partita truccata”, per la Cassazione non c’è stato accordo tra Petrucci e Galantucci

La Corte di Cassazione si è espressa sulla presunta volontà di pilotare, nel 2015, la partita di calcio tra il Castrovillari e lo Scalea

Pubblicato il: 09/11/2021 – 16:14
di Fabio Benincasa
“Partita truccata”, per la Cassazione non c’è stato accordo tra Petrucci e Galantucci

ROMA La Corte di Cassazione si è espressa in merito al ricorso proposto Riccardo Petrucci, difeso dagli avvocati Riccardo Maria Panno e Marcello Manna, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro disponendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

I fatti

Il 10 dicembre 2020, la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato la penale responsabilità di Petrucci, condannandolo alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. Secondo i giudici di merito, «Riccardo Petrucci avrebbe condizionato, in particolare, il risultato della partita di calcio disputata il 29 marzo 2015 tra il Castrovillari e lo Scalea, al fine di favorire quest’ultima squadra, mediante il raggiungimento di un accordo con il giocatore del Castrovillari Alessio Galantucci», con offerta di denaro o altra utilità o vantaggio a quest’ultimo, in epoca anteriore e prossima al 23 marzo 2015. La partita si era poi conclusa con la vittoria dello Scalea per il risultato di 3 a 0.

L’intercettazione e il mancato accordo

In una intercettazione del 23 marzo 2015, per come trascritta nella sentenza impugnata, Petrucci si rivolge ad una terza persona: «Andiamo là, uno scontro diretto … parlo con Galantucci, parlo con gli amici e compagnia bella … ci servirebbe un punto, giusto no, come il pane! …». Dalle ulteriori conversazioni intercettate, sempre per come trascritte o sintetizzate nella sentenza impugnata, emerge la tendenza del ricorrente a contattare partecipanti o responsabili di squadre di calcio per interferire sui risultati delle partite del campionato nel quale la sua squadra è coinvolta; nulla di specifico, però, è indicato con riguardo a contatti con il giocatore Galantucci. Questi dialoghi, per le parole impiegate, e secondo il loro comune significato, possono essere ritenuti di certo indicativi dell’intenzione del ricorrente di contattare il giocatore Galantucci, ma non anche dell’avvenuto raggiungimento di un accordo tra i due. Né risultano ulteriori specifiche indicazioni della Corte d’appello in proposito ai contatti tra il ricorrente e il precisato Galantucci.

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