Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Anbi Calabria (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari)
Con riferimento all’articolo del Corriere di Calabria del 16/11/2021 dal titolo “Ingiunzioni di pagamento del Consorzio di bonifica, la cassazione libera centinaia di contribuenti” si evidenzia, come è facile da una agevole lettura della ordinanza n° 31851/2021 della Corte di Cassazione, che il giudicato si riferisce ai ruoli emessi nell’anno 2005 e 2006 dall’ex Consorzio della piana di Sibari e della valle Crati soppresso ed in liquidazione, prima della modifica della legge regionale 11/2003 intervenuta con legge n° 13/2017, nonché prima dell’approvazione dei piani di classifica approvati dal consiglio regionale e pubblicati sul Burc nel maggio 2017. L’ordinanza fa stato solo per la parte in causa e per quel tributo specifico non determinato sulla scorta del piano di classifica e nei confronti della gestione commissariale di quell’Ente. Per cui risulta fuorviante il riferimento ai tributi emessi legittimamente, a seguito della modifica legislativa e del piano di classifica, dal Consorzio dello Ionio cosentino istituito nel 2010.
L’ordinanza oggetto dell’articolo vale per i tributi che sono stati contestati, ma la Corte di Cassazione assumendo il compito di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, stabilisce determinate regole.
Peraltro, sono molti anche i ricorsi favorevoli ai contribuenti per i tributi successivi al 2005-2006, perché il piano di classifica – in base al quale il Consorzio di bonifica può chiedere il pagamento dei contributi, ammesso che vi siano migliorie – è stato ordinato solo nel 2015. Fino ad allora, proprio in assenza del piano di classifica, oltre che del piano annuale di riparto approvato, è stato stabilito che il contributo stesso non poteva essere richiesto.
L’interpretazione del beneficio, quindi del miglioramento apportato dai consorzi ai terreni agricoli, è stato spesso interpretato. Per questo motivo la Regione ha modificato l’art. 23 della Legge regionale 11/2003 a seguito di una sentenza della Cassazione. In buona sostanza la legge regionale ha specificato che il contributo va erogato sul piano di classifica del 2015 ma solo e soltanto se il terreno agricolo è oggetto di manutenzione da parte del consorzio. (lu.la.)
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