Storia di una crisi finanziaria che si sta traducendo in una situazione di forte disagio per tutta la popolazione. Una vicenda contorta, interessata da una sentenza di fallimento che ha coinvolto la precedente gestione del presidio e che si è ripercorsa anche sulla proprietà attuale. È quanto sta accadendo a Vazzano piccolo centro delle pre-serre vibonesi che conta poco più di 900 abitanti, dove ormai da più di un mese è stata disposta la chiusura dell’unico presidio farmaceutico.
In un centro in cui la popolazione anziana è di gran lunga superiore a quella giovane, la chiusura della farmacia rappresenta una difficoltà enorme, soprattutto considerando che per poter prendere i farmaci bisogna spostarsi al paese vicino. Se da un lato chi è in possesso di un’automobile può effettuare lo spostamento senza problemi, dall’altra gli anziani, magari soli e senza assistenza, sono costretti a chiedere aiuto per poter godere di un diritto fondamentale.
In realtà, come si legge nel decreto regionale N°. 9714 del 29/09/2021, la Curatela del fallimento è autorizzata a nominare, ove lo ritenga, alla direzione tecnica della farmacia – ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 – un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii., di concerto con l’Azienda Sanitaria competente per territorio.
Né il curatore fallimentare ne l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ad oggi sembrano aver disposto nulla in merito.
E qui ci si chiede, in un periodo caratterizzato da una pandemia in corso, in cui le farmacie giocano un ruolo fondamentale come primo presidio sanitario, soprattutto nei piccoli centri, è davvero necessario far prevalere gli interessi economici su quelli della salute pubblica?
Davvero non ci sono mezzi per poter procedere celermente alla nomina di un soggetto che possa anche solo temporaneamente consentire l’apertura del presidio?
Vi sono numerosi casi di esercizio provvisorio di una farmacia (Trib. Trieste 14.4.2014; Trib. Napoli 23.12.2014; Trib. Palmi sent. n. 14/2015; Trib. Ancona aprile 2015, Trib. Messina 11.09.96; Trib. Roma 10.08.95), per i quali, in caso di fallimento del farmacista, il curatore può provvedere all’esercizio provvisorio dell’azienda farmaceutica affidandone la conduzione al farmacista fallito per un periodo non superiore a 15 mesi, entro i quali cedere l’autorizzazione.
Non vi è dubbio che in questi casi lo scopo di adire all’esercizio provvisorio è quello prevalentemente pubblicistico di garantire comunque che l’attività continui. In questa ottica l’esercizio provvisorio della farmacia ha anche lo scopo di conservare l’integrità dell’impresa commerciale in attesa della sua cessione, che si risolve nell’interesse della massa dei creditori.
Il curatore, data la complessità della sua attività di gestione e di direzione dell’impresa, può avvalersi di collaboratori nei limiti di cui all’art. 32 l.f., che prevede, tra l’altro, che tra i coadiutori possa esservi anche il fallito.
I cittadini intanto vivono nel disagio nell’attesa che qualcuno trovi la soluzione che come visto ci sarebbe ed è prevista dalla legge.
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