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Cosenza, “Piazza Sicura”: no all’acquisizione di tutte le intercettazioni

Lo ha deciso il Tribunale di Cosenza che si è espresso sull’eccezione sollevata dal collegio difensivo. Ammesso l’esame degli imputati

Pubblicato il: 02/12/2021 – 17:06
di Fabio Benincasa
Cosenza, “Piazza Sicura”: no all’acquisizione di tutte le intercettazioni

COSENZA Il Tribunale di Cosenza in composizione collegiale (Giudice Carmen Ciarcia; a latere giudici Stefania Antico e Iole Vigna), si è espresso in merito all’ammissione dei mezzi di prova e sull’eccezione – sollevata dagli avvocati Franco Sammarco, Paolo Sammarco e Anna Spada per conto di tutto il collegio difensivo – riferita all’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni delle quali il Pm aveva chiesto l’acquisizione e la trascrizione nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Piazza Sicura”.

Le indagini

Sono 13 gli indagati ai quali è stata notificata la chiusura indagini che avevano portato al provvedimento di sequestro preventivo di Piazza Bilotti a Cosenza.  Alla base della decisione disposta dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro vi è l’ipotesi dei delitti di falso relativi agli atti della procedura di collaudo dei lavori di intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo- culturale della piazza. Le accuse investono pubblici amministratori, imprenditori, professionisti e pubblici dirigenti, indagati, a vario titolo, per falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, mancanza del certificato di collaudo, e con la previsione, per uno degli indagati – l’imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri – dell’aggravante di avere commesso il fatto per agevolare le attività della cosca “Muto” di Cetraro. Le indagini coordinate dal pm Veronica Calcagno si sono chiuse per l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (difeso dall’avvocato Nicola Carratelli), l’imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri (difeso dall’avvocato Nicola Rendace), Alvaro Antonio (difeso dall’avvocato Francesco Gelsomino), Raffaella Angotti (difeso dagli avvocati Anna Marziano e Vincenzo Adamo), Francesco Converso (difeso dall’avvocato Pierpaolo Principato), Gianluca Guarnaccia (difeso dagli avvocati Nicola Rendace e Marco Facciolla), Francesco Stellato (difeso dall’avvocato Gregorio Barba), Francesco Tucci (difeso dagli avvocati Franco Sammarco, Paolo Sammarco e Anna Spada), Pasquale Torchia (difeso dall’avvocato Marco Facciolla), Paola Tucci (difeso dagli avvocati Franco Sammarco, Paolo Sammarco e Anna Spada), Carlo Pecoraro (difeso dall’avvocato Franco Locco), Raffaele Ferraro (difeso dall’avvocato Massimo Ziacarelli), Carlo Vernetti (difeso dall’avvocato Andrea Abbagnano). Secondo le indagini, eseguite dalla Guardia di finanza, sono stati commessi svariati reati di falso finalizzati ai finanziamenti per lavori complementari e per il rilascio del certificato di collaudo. Contemplato anche il reato di rivelazione di segreto, posta in essere da un pubblico dipendente in relazione ad attività ispettive che dovevano essere avviate sul cantiere, e affidamento e frammentazione di incarichi sotto soglia, in modo da aggirare gli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di appalti. La stessa inaugurazione di Piazza Bilotti, il 17 dicembre 2016 sarebbe avvenuta, con la presenza di migliaia di persone, in mancanza del certificato di collaudo. 

L’inutilizzabilità delle intercettazioni

Il pubblico ministero, nell’odierna udienza, si è visto respingere la richiesta relativa all’acquisizione di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali. Per il Collegio giudicante, le intercettazioni da cui emergono i delitti di falso commessi nel 2015 «rappresentano un mero imput motivazionale per le successive intercettazioni, ma non risultino utilizzabili sulla base delle pregresse autorizzazioni, poiché manca un legame qualificato, una connessione sostanziale tra i diversi reati». «Non emergono, inoltre, elementi di novità o, comunque, di rilievo rispetto ai fatti per cui si procede nell’ambito degli altri Rit attinenti ai due processi già indicati, diversi da quello che occupa». «Non è ravvisabile, dunque, alcun legame, alcuna connessione, che non sia occasionale e derivante dal collegamento delle indagini, tra i reati oggetto di autorizzazione e quelli per cui si procede, ove si consideri, fra l’altro, che la maggior parte degli odierni imputati non rivestiva la qualifica di persona indagata nell’ambito dei procedimenti richiamati, né è stata attinta dall’attività di captazione». Il Collegio giudicante ha invece ammesso la prova testimoniale e documentale richiesta dalle parti, l’esame degli imputati. Nella prossima udienza, il Pm procederà con l’escussione di cinque testi.

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