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Rifiuti, il Tar censura le passate gestioni della Regione: «Emergenza elevata a regime»

I giudici amministrativi danno ragione all’Ato Catanzaro contro l’ordinanza di aprile che consentiva alle altre province di scaricare a Lamezia

Pubblicato il: 30/12/2021 – 19:42
Rifiuti, il Tar censura le passate gestioni della Regione: «Emergenza elevata a regime»

CATANZARO  Nuova tegola sulla Regione in tema di gestione dei rifiuti. Il Tar Calabria ha annullato un’ordinanza contingibile e urgente dell’aprile 2021 (la numero 24) con cui la Regione Calabria, all’epoca guidata dal presidente facente funzioni Spirlì, in sostanza consentiva agli Ato di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia di conferire gli scarti di lavorazione dei rispettivi impianti nella discarica di località Stretto di Lamezia Terme. A contestare l’ordinanza l’Ambito territoriale di Catanzaro, che in particolare lamentava come il provvedimento regionale «non consente l’autosufficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi della legge 14/2014», inoltre «la sottrazione dei volumi nel sito di discarica di Lamezia Terme pregiudica l’espletamento della gara per l’individuazione del gestore unico, ai sensi del dlgs 152/2006…, impone all’Ato nonostante la disponibilità della discarica di Lamezia Terme, di dover ricorrere a discariche extra-regionali, con maggiori gravosi oneri a carico dei cittadini presenti nell’Ambito»: queste le doglianze dell’Ato catanzarese, a cui il Tar adesso dà ragione con una sentenza che non manca di esprimere, tra le righe, critiche alla complessiva gestione dei rifiuti da parte della Regione negli ultimi anni, visto che – scrivono a un certo punto i giudici amministrativi – «risulta come a far data dal 7.09.2019 sia registrata, senza soluzione di continuità, la sostanziale introduzione a regime di una gestione emergenziale dei rifiuti» e «attese le criticità comunque presenti nel territorio regionale».
Con riferimento al caso di specie, comunque, il Tar evidenzia anzitutto che «la gravata ordinanza è stata adottata in assenza del requisito di contingibilità, da intendersi quale mancanza di ordinari rimedi predisposti a livello normativo o impossibilità di farvi ricorso. La Regione Calabria infatti… ha  totalmente omesso di attivare i poteri sostitutivi in caso di contegni omissivi degli enti locali o delle comunità…». Il Tar poi osserva: «Sul piano temporale, poi, occorre osservare che il provvedimento avversato si inserisce nel solco di una serie di analoghe statuizioni emergenziali in precedenza già adottate dal Presidente della Regione e costituite dalle ordinanze: n. 246 del 7.09.2019, n. 14 del 21.03.2020, 45 del 20.05.2020, n. 54 del 3.07.2020, 56 del 21.07.2020, 70 del 2.10.2020, 91 del 30.11.2020. Dalla ricognizione della progressiva emanazione di tali provvedimenti risulta come a far data dal 7.09.2019 sia registrata, senza soluzione di continuità, la sostanziale introduzione a regime di una gestione emergenziale dei rifiuti, in assenza, pertanto, dell’individuazione di un termine finale di efficacia, con relativa elusione dei termini di sei e diciotto mesi di cui all’articolo 191 dlgs 152/2006. Sotto distinto e concorrente profilo, da ultimo, non risulta dirimente il richiamo nella gravata ordinanza al regime emergenziale introdotto per la pandemia da Covid-19». In conclusione il Tar accoglie il ricorso dell’Ato di Catanzaro per l’annullamento dell’ordinanza regionale essendo «accertata l’assenza dei presupposti che legittimano l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente, e con conseguente caducazione dei relativi provvedimenti attuativi. A  fronte dell’accoglimento del ricorso, rileva al contempo il Collegio che si impone la necessità di modulare gli effetti delle sentenza di annullamento, al fine di evitare il rischio che – nelle more dell’adeguamento del regime giuridico di programmazione e gestione dei rifiuti ai dettami di cui alla legge regionale 14/2004 – intervengano, attese le criticità comunque presenti nel territorio regionale, squilibri che alterino in modo pregiudizievole il vigente assetto organizzativo emergenziale ormai delineatosi dal settembre 2019, con potenziali ricadute negative anche nei confronti dell’Ato ricorrente».

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