COSENZA La Corte dei conti ha assolto l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e l’ex legale del Comune Agostino Rosselli da una richiesta di risarcimento complessiva di 41.762 euro (27.841 a carico dell’avvocato, 13.921 a carico dell’ex primo cittadino). La vicenda riguarda la mancata esecuzione di una decisione del Tribunale di Cosenza riguardo alla richiesta di differenze retributive avanzata da un dirigente dell’ente. In sostanza, il Comune avrebbe tralasciato l’esecuzione di una sentenza «che aveva stabilito il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la complessiva somma di euro 171.889,78 per le differenze retributive e per il danno alla professionalità subito», decidendo «di affrontare un ulteriore grado di giudizio». Il dirigente, secondo quanto riportato in sentenza, «successivamente alla menzionata sentenza di appello, ha dovuto agire innanzi al giudice dell’esecuzione e conseguentemente si è visto riconoscere la complessiva somma di euro 218.070,90, di cui euro 41.762,00 attribuiti a titolo di interessi, spese legali e di giudizio». Di quest’ultima cifra sarebbero stati responsabili Occhiuto e Rosselli.
Sulla posizione di Occhiuto, difeso dagli avvocati Giuseppe e Benedetto Carratelli, i magistrati osservano che «si è insediato nel maggio 2011 e dunque non ha personalmente assunto la decisione di impugnare la riferita sentenza del Tribunale di Cosenza (e prima ancora ovviamente quella di resistere nel giudizio di prime cure)». Il Comune – è la ricostruzione effettuata dai giudici – con delibera di giunta (presieduta dal diverso sindaco del tempo) n. 28 del 28/2/2011, su proposta del responsabile di settore (anch’esso persona diversa dagli odierni convenuti, che ha argomentato in ordine alle motivazioni giuridiche della decisione) ha deliberato di proporre appello avverso la sentenza n. 103/2011 del Tribunale di Cosenza, nonché di nominare l’avvocato Rosselli Agostino dell’avvocatura comunale, e infine di “autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, con il patrocinio del suddetto Avvocato”».
Inoltre, «non risulta agli atti che il sindaco Occhiuto, successivamente all’assunzione del munus sindacale (avvenuta a fine maggio del 2011), sia stato investito della questione dell’appello (peraltro già deliberato) o dell’esecuzione della sentenza di prime cure (peraltro con esecutività sospesa); d’altra parte, l’esecutività della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 103/2011 era stata sospesa dall’ordinanza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 252 del 9/2/2012». Neppure per il periodo successivo al deposito della sentenza d’Appello il collegio individua responsabilità in capo all’ex sindaco. «Sempre sempre quanto alla mancata tempestiva esecuzione dei pagamenti dovuti a seguito della sentenza di appello, dall’esame degli atti depositati (peraltro evidentemente lacunosi) non risulta che il sindaco abbia avuto personale contezza dell’inadempimento della sentenza, risultando egli aver soltanto firmato, nella veste di rappresentante legale dell’Ente, la procura a ricorrere in Corte di Cassazione, peraltro a vantaggio dell’avvocato coordinatore dell’ufficio legale del Comune (oltre che del Rosselli), soggetto responsabile degli adempimenti in materia (anche esecutivi ovvero di trasmissione per l’esecuzione agli uffici finanziari)». Assolti, dunque, Rosselli e Occhiuto. Per entrambi le spese di difesa (1.600 euro per Occhiuto; 2.100 per Rosselli) sono poste a carico del Comune di Cosenza. (redazione@corrierecal.it)
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