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la sentenza

Cosenza, danno erariale. Assolti l’ex sindaco Occhiuto e alcuni ex assessori

La decisione della Corte dei Conti, in sede di appello. L’ipotesi d’accusa era di danno erariale. Assolti Succurro, Vizza, Vigna, Mayerà, De Cicco e tre funzionari

Pubblicato il: 22/02/2022 – 12:22
di Fabio Benincasa
Cosenza, danno erariale. Assolti l’ex sindaco Occhiuto e alcuni ex assessori

COSENZA La Corte dei Conti, in sede di appello, ha assolto l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (difeso dall’avvocato Benedetto Carratelli), Rosaria Succurro, Carmine Vizza e Francesco De Cicco (tutti e tre ex assessori difesi dagli avvocati Antonio e Giovanni Iaconetti), Luciano Vigna (difeso dall’avvocato Callipo) e Nicola Mayerà (difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo), entrambi ex assessori. L’odierna sentenza dei giudici contabili arriva a termine del procedimento instaurato nel 2015 e relativo alla nomina di dirigenti esterni e componenti di staff. L’ipotesi d’accusa era di danno erariale. Assolti anche tre funzionari comunali, in carica all’epoca di riferimento dei fatti. Si tratta di Giampiero Gargano, Ugo Dattis e Lucio Sconza. Erano tutti stati citati in giudizio dalla procura generale della Corte dei Conti poiché, considerato il loro ruolo all’interno di Palazzo dei Bruzi, avrebbero dovuto pagare la complessiva somma di € 538.874,09 a titolo di risarcimento del danno.

I fatti

L’ex sindaco di Cosenza era stato condannato al pagamento di 262.868,46 euro come riportato nella sentenza 72 del 2020 della Corte dei Conti, decisa il 13 novembre del 2019. Stessa decisione era stata presa nei confronti degli altri indagati. Secondo l’accusa, il danno erariale sarebbe scaturito a seguito di una serie di accertamenti dopo le segnalazioni trasmesse alla procura regionale della Corte dei Conti da parte della segreteria del sindacato dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali di Mongrassano. Il sindacato, infatti, il 13 aprile del 2015 aveva trasmesso alla magistratura contabile una circostanziata denuncia per danno erariale relativa all’instaurazione di rapporti a tempo determinato presso gli uffici di diretta collaborazione del primo cittadino. In merito a questa contestazione, la Corte d’Appello ha assolto gli imputati perché «i convenuti, si sono limitati a sostituire quattro membri dell’ufficio di staff del Sindaco, oltre a riconoscere un aumento della retribuzione per un membro già esistente, per l’affidamento a quest’ultimo di nuove mansioni in ragione delle avvenute dimissioni di quattro dei sette membri già nominati nel 2011 ed in considerazione, altresì, del fatto che, in ogni caso, come si legge nella delibera 22/2015, “due collaboratori saranno utilizzati a supporto dell’attività del Vice Sindaco e del Presidente del Presidente del Consiglio”; il tutto in un contesto in cui, in ogni caso, come si legge nella sentenza n. 2/2015 SSRR di approvazione del piano di riequilibrio, il Comune prevedeva comunque una riduzione per pensionamenti di circa 112 unità, nel periodo 2013 – 2017, con un risparmio di spesa di circa il 10,3%. Anche per questa ipotesi di danno, pertanto, devono essere accolti gli appelli e la sentenza deve essere riformata nel senso di mandare assolti tutti i convenuti».

Le delibere finite nell’inchiesta

Tra il 2011 e il 2015, nonostante l’amministrazione fosse in una fase di predissesto, si procedeva su proposta del sindaco e predisposta dal dirigente del settore personale all’assunzione a tempo determinato di collaboratori esterni scelti su base fiduciaria. Era l’atto con il quale veniva assunto Carmine Potestio, tra gli altri, con la funzione di “Capo di Gabinetto del sindaco” per «supportare il Sindaco nell’attività di indirizzo politico e amministrativo».

Il rapporto Occhiuto-Potestio: «Non provato lo sviamento delle risorse pubbliche»

E’ sul rapporto tra Mario Occhiuto e Carmine Potestio che si concentrava nel merito la sentenza di primo grado. La Procura contabile aveva contestato all’ex primo cittadino, di aver «attribuito funzioni gestionali a un collaboratore del suo ufficio di staff». Quello dell’ex capo di gabinetto doveva essere un incarico di supporto politico amministrativo e sarebbe diventato poi un elemento nevralgico per la vita dell’ente. Tutto questo sarebbe, secondo i giudici, dimostrato dalle operazioni poste in essere da Potestio. Atti di natura e contenuto gestionale, acquisto di beni strumentali, impegno di spesa e liquidazioni di fondi per manifestazioni ed eventi. Tutte le attività poste in essere da Potestio, sarebbero state secondo i giudici contabili, contrarie a quanto previsto nell’articolo 90 del testo unico degli enti locali. Sulla questione la Corte dei Conti nell’odierna sentenza motiva l’assoluzione dell’ex sindaco dalle accuse a lui rivolte: «La Procura procedente, infatti, pur avendo fatto riferimento alla voluminosa serie di atti di natura amministrativa posti in essere dal Capo di Gabinetto del Sindaco Occhiuto, non ha dimostrato l’esclusività di detta attività. In altre parole, non è stato provato che il Capo di Gabinetto si fosse dedicato solo ed esclusivamente ad attività di natura amministrativa, con ciò chiaramente snaturando e sviando il compenso percepito a titolo di organo ausiliario di un organo politico. In assenza di ciò, risulta «non provato lo sviamento delle pubbliche risorse tale da far ritenere indebita la corresponsione dello stipendio al Protestio e da consentire, a questo Collegio di appello, di poter ravvisare, con riferimento a questa prima voce, una ipotesi danno».

La contrattazione decentrata

Al punto 3 dell’atto di citazione l’attore pubblico ha prospettato una ulteriore ipotesi di danno consistita nella erronea modalità di costituzione del fondo destinato alla contrattazione decentrata. Con riferimento a questa terza posta di danno, il Collegio di appello ritiene «non provato il danno contestato». «In ottemperanza ai noti principi volti ad individuare, tra gli elementi costitutivi del danno erariale, l’effettivo depauperamento dell’ente pubblico – si legge nella sentenza – però, è possibile affermare che la mera costituzione impropria di fondi destinati alla contrattazione del personale o, più in generale, che la mera erronea imputazione di risorse nel bilancio dell’ente locale, non costituisce di per sé danno, qualora non sia provata la condotta cui ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, l’effettivo indebito esborso di risorse, con conseguente depauperamento dell’ente locale. Stante l’inesistenza di un depauperamento economicamente apprezzabile, pertanto, non può ravvisarsi alcuna forma di responsabilità censurabile in questa sede». Il Collegio per questi motivi ha riformato, in accoglimento dell’appello proposto da Dattis e Sconza, la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla contestata destinazione di alcune somme del fondo per la contrattazione decentrata alla remunerazione di indennità non dovute.

La soddisfazione di Succurro

«Siamo stati sempre certi della correttezza del nostro operato. Ci siamo difesi nel processo ed abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura, che ora ha certificato la regolarità dei nostri comportamenti, rispettosi della legge e dei princìpi di buona amministrazione», ha sostenuto in una nota Rosaria Succurro. «Cade così – rimarca l’attuale sindaca di San Giovanni in Fiore – l’ennesimo argomento pretestuoso utilizzato da alcuni avversari, specie nell’ultima campagna elettorale per le Comunali di San Giovanni in Fiore, al fine di screditarmi sul piano politico. Resto convinta che paghino sempre il silenzio rispetto ai tentativi politici di delegittimazione, l’impegno quotidiano, la vicinanza costante ai cittadini e l’esercizio del diritto di difesa. La politica – conclude Succurro – deve tornare a parlare di problemi e soluzioni, deve uscire dagli ambienti del pettegolezzo, dei processi sui social e delle cattiverie gratuite. La Calabria merita una classe dirigente all’altezza delle grandi sfide contemporanee, capace di programmazione, confronto e lungimiranza».

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