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Bocciato il ricorso di Molinaro. Loizzo (Lega) resta in Consiglio

Il Tar condanna il primo dei non eletti del Carroccio nel Cosentino al pagamento delle spese. Ecco i motivi della decisione

Pubblicato il: 17/03/2022 – 18:54
Bocciato il ricorso di Molinaro. Loizzo (Lega) resta in Consiglio

CATANZARO Ricorso respinto e condanna al pagamento delle spese per 3.235 euro. Finisce male il tentativo di Pietro Molinaro, ex consigliere regionale della Lega “bocciato” dalle urne, di sovvertire il responso elettorale e prendere il posto di Simona Loizzo, eletta nella Circoscrizione Nord per il Carroccio, e rappresentata in giudizio dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Mauro F. Magnelli.   
Uno dei motivi del mancato accoglimento del ricorso è la mancanza, da parte del consiglio regionale, della deliberazione di convalida degli eletti. Secondo i legali di Loizzi, infatti, per questo motivo «difetterebbe il presupposto processuale della domanda». Eccezione condivisa dal Tribunale in punta di diritto: per la Suprema Corte «la mancata adozione della delibera di convalida degli eletti – si legge in sentenza – “non solo rende inammissibile l’azione, ma preclude anche la possibilità di una domanda di mero accertamento della ineleggibilità del candidato volta ad ottenere una sentenza dichiarativa, per l’eventualità che gli venga in futuro attribuita la carica. Né assume rilievo la circostanza che la deliberazione sopravvenga nel corso del giudizio, trattandosi di requisito indispensabile per proporre l’azione giudiziaria che deve necessariamente sussistere al momento della proposizione della domanda”». 
Altro aspetto analizzato dal collegio è quello che riguarda i tempi di proposizione del ricorso. Che «deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero». La norma, continua il ragionamento, pertanto, «individua un ben preciso limite temporale, a partire dal quale e a pena di inammissibilità, decorre il termine per la proposizione del ricorso, individuandolo con la data di adozione della delibera di convalida degli eletti, la cui mancanza preclude in radice la proponibilità del ricorso». 
Non vale neppure il tentativo di incentrare il ricorso attorno al ruolo ricoperto da Loizzo nell’Azienda ospedaliera di Cosenza. Innanzitutto, secondo quanto sostenuto dalla difesa, le norme riguardo l’ineleggibilità sono cambiate, e la prevedono, per coloro che ricoprono funzioni dirigenziali all’interno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, solo in relazione ai Consigli Comunali e non anche per quelli Regionali. Rispetto all’incompatibilità, invece, la consigliera regionale non riveste nessuna delle cariche per cui è prevista (direttore generale, direttore sanitario o direttore amministrativo dell’Asp) ma, nonostante questo, ha richiesto un congruo periodo di aspettativa prima del voto. (ppp)

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