COSENZA «Alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma dell’ordinamento penitenziario di cui ai decreti legislativi n. 123 e 124 del 2 Ottobre 2018, nonché dell’invito formulato dal Direttore Generale dei Detenuti e del trattamento Dott. Gianfranco De Gesu ai Direttori degli Istituti Penitenziari, al Capo del Dap, ai Direttori Generali ed ai Provveditori regionali, con il quale si ribadisce l’urgenza di dare attuazione all’art. 43 O.P in tema di adempimenti della Direzione dell’Istituto penitenziario in fase di dimissioni del detenuto, si rende necessario porre l’attenzione sugli artt. 74 – 77 O.P. che prevedono l’istituzione e le funzioni dei Consigli di aiuto sociale». E’ quanto richiesto – in una missiva indirizzata alla Dott.ssa Maria Luisa Mingrone, Presidente del Tribunale di Cosenza – dal direttivo della Camera Penale di Cosenza, dalla Coordinatrice osservatorio Carcere Chiara Penna e della referente dell’Osservatorio nazionale Valentina Spizzirri.
«Come è noto – si legge ancora – la norma in vigore dal 1975, ma che ancora non ha avuto seguito, prevede che presso il capoluogo di ciascun Circondario sia istituito un Consiglio di aiuto sociale, presieduto dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal Presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell’amministrazione civile dell’interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell’ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell’ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario.
Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal Presidente del Tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale. Il Consiglio di Aiuto Sociale viene, infatti, informato dal Direttore dell’istituto penitenziario, della prevista dimissione del detenuto, almeno tre mesi prima e cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di raccogliere tutte le notizie occorrenti per accertare i loro reali bisogni.
Il Consiglio studia, dunque, il modo di provvedervi, secondo le attitudini dei liberandi e le
condizioni familiari, assistendo poi il liberato con efficaci interventi a suo favore, per
curarne il reinserimento sociale. Non solo. Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede alla assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto. E’ talmente rilevante, dunque, il ruolo affidato dal Legislatore ai Consigli di Aiuto Sociale che la loro assenza dimostra evidentemente il disinteresse della politica al reale reinserimento sociale dei detenuti – che, com’è facile comprendere e come dimostrano le statistiche sulle misure alternative, fa diminuire notevolmente il rischio di recidiva – nonché alla effettiva tutela delle vittime di crimini violenti. Con la presente, pertanto, si intende sollecitare la S.V.Ill.ma, per quanto di competenza, a predisporre i necessari atti per la formazione dei Consigli di Aiuto Sociale, dando così attuazione all’art. 74 O.P.».
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