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Aeroporti calabresi, il Tar annulla l’aggiudicazione di un appalto da 10 milioni di euro

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto dalla Sicurtransport sulla gara per l’affidamento del controllo e sicurezza passeggeri

Pubblicato il: 15/04/2022 – 16:27
di Alessia Truzzolillo
Aeroporti calabresi, il Tar annulla l’aggiudicazione di un appalto da 10 milioni di euro

CATANZARO Il Tribunale amministrativo di Catanzaro ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.
Il Tar di Catanzaro, prima sezione, ha accolto il ricorso proposto da Sicurtransport spa, Ksm spa, Securpol Puglia spa rappresentate e difese dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro e Magda Mellea.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento per l’affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone che era stato affidato al Rti (Raggruppamento temporaneo di imprese) La Torpedie.
La gara per l’aggiudicazione del servizi era stata indetta dalla società che gestisce gli scali calabresi, Sacal spa, a maggio 2021, con un importo a base d’asta di quasi 10 milioni di euro.
All’esito della procedura l’aggiudicazione è andata al Rti La Torpedine.
Il 29 novembre 2021 la decisione di Sacal è stata comunicata alla Sicutransport la quale, il giorno successivo ha inviato richiesta di accesso a tutta la documentazione di gara, comprensiva dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e della terza classificata, specificando che gli atti servivano ad avviare un contenzioso legale. La Sacal ha acconsentito l’accesso solo ad alcuni atti negandolo per quanto riguarda l’offerta tecnica sulla scorta di un diniego opposto dallo stesso Rti La Torpedine.

Le ragioni del ricorso

Nel ricorso presentato si chiede l’annullamento dell’aggiudicazione della gara in ordine a tre motivazioni.
Innanzitutto l’oggetto della gara comprende sia le attività di prelievo e trasporto valori sia il servizio di contazione (raccolta e smistamento) degli stessi. Ma, secondo i ricorrenti, il Raggruppamento temporaneo di imprese, con capogruppo La Torpedine, sarebbe carente della licenza «riguardante, nello specifico, la classe E (servizi di custodia e deposito valori), peraltro non sopperibile da altro partecipante al raggruppamento essendosene la mandante riservato l’espletamento nell’ambito della ripartizione interna al raggruppamento medesimo».
Si contesta, inoltre all’aggiudicataria della gara, in violazione delle disposizioni del bando, che, a proposito dell’offerta tecnica, prescrive un limite massimo di 30 pagine, di avere prodotto una documentazione per un totale di 58 pagine.
Inoltre viene contestata l’errata attribuzione di punteggio con riferimento all’organico del personale, voce rispetto alla quale il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario ha ottenuto il suo stesso punteggio (della Sicurtransport, ndr)». La Sicurtransport avrebbe, infatti, «messo a disposizione un numero di guardie particolari giurate di gran lunga superiore a quello previsto dal Rti aggiudicatario».
Nel ricorso viene inoltre contestato l’operato della Commissione nell’attribuire i punteggi. Commissione che «avrebbe impiegato soltanto 1 ora e 50 minuti, lasso di tempo ritenuto inadeguato ad operare con il necessario rigore matematico».

Il parere dei giudici

Per quanto il primo punto – ossia il fatto che La Torpedine non possedesse la licenza per il servizio di contazione – i giudici hanno ritenuto che – nonostante la Sacal avesse modificato in corso di procedura l’oggetto – eliminando il servizio di contazione e, conseguenzialmente, facendo venir meno la necessità di disporre della specifica licenza con un atto ritenuto inesistente o, a tutto concedere, inefficace in quanto non pubblicizzato nelle forme e nei modi previsti dalla legge – l’inesistenza o l’inefficacia di tale modifica comporterebbe che si debba tener conto unicamente del bando “originario. «Conseguentemente, la controinteressata aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara e, per tale ragione, l’aggiudicazione in suo favore annullata»
Riguardo alla “mole” di documenti presentata il collegio non ha accolto questa motivazione ritenendo che il bando prevedesse l’esclusione «per il mancato inserimento della documentazione ivi menzionata e non anche del numero complessivo delle pagine».
Anche per quanto riguarda le motivazioni del ricorso sull’attribuzione del punteggio, i giudici le hanno ritenute infondate.
Il bando prevedeva un numero minimo di addatti da impiegare: 90 per lo scalo di Lamezia, 40 per Reggio Calabria e 30 per Crotone. La Rti La Torpedine ha «indicato un numero di addetti pari a 90 per Lamezia Terme, 40 per Reggio Calabria e 30 per Crotone, ragion per cui, in base alla letteralità del criterio, non è censurabile l’operato della Commissione che abbia attribuito il punteggio corrispondente».

La sentenza: «Annullare gli atti impugnati»

Secondo il collegio il ricorso va accolto vista la fondatezza del primo motivo, ovvero la mancanza della licenza per il servizio di contazione.
Dunque il collegio – composto dai giudici Giancarlo Pennetti, presidente, Arturo Levato, primo referendario, e Domenico Gaglioti, referendario, estensore – ha accolto il primo ricorso per motivi aggiunti e il ricorso principale relativamente al motivo numero uno e, per l’effetto, annulla i provvedimenti ivi impugnati. (a.truzzolillo@corrierecal.it)

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