ROMA La sezione centrale di Appello della Corte dei Conti ha respinto l’appello della Procura Regionale della Corte dei Conti di Catanzaro e ha confermato la sentenza di primo grado che assolve Mario Oliverio, difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri; Antonella Stasi, difesa dagli avvocati Natale Filiberto e Cinzia di Marco e Giuseppe Scopelliti, difeso dagli avvocati Rosario Maria Infantino e Paolo Filippo Arillotta.
Gli ex presidenti della giunta regionale erano accusati di avere determinato, per grave negligenza, la corresponsione, nelle annualità dal 2013 al 2015, «della retribuzione di risultato a due dirigenti che si erano succeduti nella carica di capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale (Elena Scalfaro, per gli anni 2013 e 2014, alla quale era stato corrisposto l’importo di 22.160 euro per la prima annualità, e 20.625,00 euro per la seconda annualità; Gaetano Pignatelli, per l’anno 2015, al quale era stato corrisposto l’importo di 15.734,25 euro), senza la predeterminazione e assegnazione degli obiettivi e la conseguente misurazione e valutazione del raggiungimento degli stessi».
Secondo l’accusa, anche nei confronti dei vertici delle strutture di diretta collaborazione del Presidente della Giunta avrebbe dovuto trovare applicazione l’ordinario ciclo di gestione della performance come previsto dal decreto legislativo numero 150 del 2009.
Secondo i giudici, il regolamento regionale, all’articolo 15 comma 4, prevede che «Al Presidente della Giunta regionale compete la valutazione del Capo di gabinetto e dei dirigenti apicali delle strutture di diretta collaborazione. La valutazione viene effettuata in base ad una relazione annuale del valutando. Non si applicano gli articoli dal 18 al 21 del presente regolamento».
«In definitiva – scrivono i giudici della Sezione centrale d’Appello –, l’intero sistema di valutazione della performance del capo di gabinetto prescindeva dalla preassegnazione degli obiettivi. E ciò, peraltro, non costituisce una preoccupante anomalia ove si abbia riguardo alla peculiarità delle funzioni coadiutorie che quella struttura era chiamata a svolgere nell’interesse del vertice istituzionale».
L’appello, inoltre, aveva riguardato anche la parte della condanna alle spese poiché «l’amministrazione danneggiata non era parte del giudizio» ma la sentenza di primo grado è stata espressamente confermata anche sul punto affermando che si tratta «di una statuizione che integra una formale pronuncia di condanna al pagamento degli importi liquidati in conseguenza del proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, a carico dell’amministrazione di appartenenza del prosciolto». (ale. tru.)
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