REGGIO CALABRIA Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar del Lazio e annulla la nomina di Giovanni Bombardieri al vertice della Procura di Reggio Calabria. I giudici accolgono, così, il ricordo di Domenico Angelo Raffaele Seccia, magistrato ordinario alla VII valutazione di professionalità, e rimettono in gioco la scelta del Plenum del Csm a quasi quattro anni di distanza – Bombardieri è stato nominato l’11 aprile 2018. Un altro “colpo” per la magistratura calabrese, dopo il “no” del Plenum a Gratteri per la nomina a capo della Direzione nazionale antimafia. La procedura, adesso, tornerà davanti alla Quinta Commissione del Csm, che dovrà nuovamente votare e sottoporre al Plenum i nomi tra i quali scegliere quello di procuratore capo.
Veniamo al ricorso. Secondo Seccia, le scelte del Consiglio superiore della magistratura avrebbero, all’epoca, sottovalutato le sue esperienze «di funzioni direttive inquirenti e i relativi risultati nella repressione del fenomeno di criminalità organizzata, in particolare la cosiddetta “mafia garganica”» nella comparazione «rispetto al controinteressato in ragione dell’esperienza vantata da quest’ultimo al diverso fenomeno criminale della ‘ndrangheta».
Seccia mette in dubbio anche il «giudizio di prevalenza espresso nei confronti del dottor Bombardieri per i profili delle capacità organizzativa, capacità relazionale ed informatica, oltre che per carenza di istruttoria con riguardo all’acquisizione del parere attitudinale e alla valutazione del progetto organizzativo per l’ufficio da conferire formulato dal ricorrente».
Secondo il Consiglio di Stato, la delibera che decide per la nomina di Bombardieri è «carente per non aver minimamente considerato l’esperienza del dottor Seccia “nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, codice di procedura penale», cioè quelli che riguardano i reati connessi all’associazione mafiosa, per i quali il magistrato che ha prodotto il ricorso «ha svolto funzioni di coordinamento investigativo, in virtù dell’incarico di coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Bari».
«A questa carenza – si legge ancora in sentenza – si aggiunge l’ingiustificata e illogica prevalenza attribuita al dottor Bombardieri per la maggiore conoscenza del fenomeno criminale ‘ndranghetista. La sua collocazione geografica nel distretto di Reggio Calabria non vale infatti a giustificare sul piano normativo e del testo unico sulla dirigenza giudiziaria una preferenza sul piano attitudinale di un aspirante magistrato rispetto agli altri».
La delibera, inoltre, «trascura le esperienze direttive» di Seccia, di cui Bombardieri sarebbe «privo per avere svolto solo funzioni semidirettive, e conseguentemente i risultati ottenuti dal primo, benché questi emergano dal suo fascicolo personale agli atti della procedura concorsuale in contestazione». Altra «carenza motivazionale» riguarda la «comparazione relativa alle capacità relazionali, organizzative e informatiche, sulle quali – come dedotto nel secondo motivo d’appello – la preferenza al dottor Bombardieri è espressa in modo apodittico».
Per questi motivi l’appello viene accolto e «va annullato il conferimento dell’incarico direttivo in contestazione nel presente giudizio. In esecuzione della presente sentenza il Consiglio superiore della magistratura dovrà pertanto riformulare il giudizio comparativo in conformità a quanto accertato nel presente giudizio». (redazione@corrierecal.it)
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