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Stipendi più alti ai commissari straordinari, legge regionale bocciata dalla Consulta

La pronuncia sulla norma approvata nel luglio 2021. «Compensi incrementati ma non sono indicate risorse aggiuntive per far fronte alla spesa»

Pubblicato il: 20/05/2022 – 10:23
Stipendi più alti ai commissari straordinari, legge regionale bocciata dalla Consulta

CATANZARO «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». Il precetto dell’articolo 81 della Costituzione non è stato rispettato dalla legge regionale numero 17 del 2021, approvata all’epoca in cui era in carica il presidente reggente Nino Spirlì e che prevedeva l’allineamento degli stipendi dei commissari straordinari nominati dalla Regione a quelli dei dirigenti di settore. La vecchia norma, risalente al 2013, stabiliva «che al commissario straordinario (non individuato tra dirigenti interni della Regione Calabria), nominato per l’ente risultante dall’accorpamento, spettasse un compenso che non poteva essere superiore al “trattamento tabellare” dei dirigenti di settore della Giunta regionale». Quella approvata nel 2021 e impugnata dal ministero degli Affari regionali ha cambiato un comma «sostituendo il termine “tabellare” con il termine “economico”».
La relazione illustrativa della legge regionale impugnata, nota la Corte costituzionale. afferma che la disciplina proposta «si rende necessaria al fine di uniformare il trattamento economico dei Commissari straordinari al compenso dei dirigenti di settore della Giunta regionale della Calabria». La Consulta ricorda che «la retribuzione della dirigenza si compone delle seguenti voci: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità ove acquisita; 3) retribuzione di posizione; 4) retribuzione di risultato, ove spettante». Lo stipendio tabellare, precedente limite per la retribuzione dei commissari, diventa dunque la base di partenza della nuova retribuzione. Di conseguenza, «risulta palese che la disposizione impugnata comporta la possibilità di incrementare notevolmente il compenso attribuibile al commissario straordinario, individuato al di fuori della dirigenza regionale, in quanto riferito al complessivo “trattamento economico” del dirigente di settore della Giunta regionale, al quale concorrono le voci retributive ulteriori rispetto al solo stipendio tabellare». Per i giudici della Consulta «risulta priva di fondamento l’affermazione del legislatore regionale, nel senso della neutralità finanziaria della disposizione impugnata, così come la relazione tecnico-finanziaria, secondo cui la proposta di legge “ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario”». Tutt’altro: avrebbe comportato nuove spese per l’ente. È in questo senso che la legge viola l’articolo 81 della Costituzione; avrebbe dovuto prevedere i mezzi finanziari per far fronte alle maggiori spese previste. L’articolo uno della norma viene dunque considerato illegittimo. (ppp)

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