SALERNO Il gup del Tribunale di Salerno, Alfonso Scermino, ha assolto perché il fatto non sussiste Antonio Gigliotti, difeso dall’avvocato Michele Cerminara, imputato del delitto di traffico di influenze illecite contestato nell’ambito del più ampio processo denominato “Blu Express“. Il gup ha stabilito il non luogo a procedere per il coimputato che aveva deciso per il giudizio ordinario, Luigi Strangis, difeso dall’avvocato Antonio Larussa.
Per questo capo di imputazione gli atti erano stati trasmessi a Salerno perché coinvolgevano un magistrato, riconosciuto dall’accusa persona offesa. Secondo il capo di imputazione contemplato da Salerno, infatti, Luigi Strangis, vantando relazioni asserite con il procuratore Nicola Gratteri, l’ex dirigente dell’Asp di Catanzaro Giuseppe Perri, con la dottoressa Maria Rosaria Maione, dirigente del servizio farmaceutico dell’Asp, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Asp di Catanzaro che aveva autorizzato il trasferimento della farmacia Aloe all’interno del centro commerciale “Due Mari”, con il concorso dell’amico Gigliotti (un commerciante che si era finto al telefono un dirigente della Regione Calabria) riceveva indebitamente, come prezzo della propria mediazione illecita, la disponibilità alla ricettazione di specialità medicinali da parte del farmacista Eugenio Palmieri, nonché un quantitativo indefinito di farmaci.
Secondo il giudice «Non è sufficiente riscontare la mera vanteria del “trafficante di influenze” ovvero le richieste e le attese di chi vuole beneficiare della sua opera. È necessario provare che tra le due parti sia intervenuto un accordo avente ad oggetto lo scambio tra “mediazione illecita” da parte del trafficante e la promessa/dazione di “danaro o altro vantaggio patrimoniale” da parte del beneficiario committente». E, stando al giudice, in questa indagine tale accordo di scambio «non era sufficientemente provato».
Parlando col farmacista Palmieri, Strangis vantava le sue amicizie, compresa quella con Stefano Bisi, giornalista e scrittore, dal 6 aprile 2014 Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, una delle logge massoniche più potenti. Anche Bisi, a detta di Strangis, si sarebbe interessato al fatto di Palmieri chiamando il dg dell’Asp e intimandogli di «muoversi, di fare le cose come si deve fare». E anche lui era una conoscenza millantata e falsa.
Strangis diceva che con il suo fantomatico amico “Antonio” sarebbero andati in procura a Catanzaro per l’annullamento della delibera dell’Asp che interessava a Palmieri.
I ritardi nelle pratiche venivano motivati col fatto che «Gratteri era super incasinato». Tra una bugia e l’altra, tra un viaggio a Roma (finto) e l’altro, Strangis sosteneva che il dg Perri avesse già firmato il provvedimento di annullamento in autotutela della delibera contestata.
Il 10 aprile Strangis e Gigliotti inscenano una vera e propria farsa al telefono nei confronti del farmacista.
Prima della telefonata, Strangis istruisce l’amico per la scenata: «Dici che poi andiamo a pranzo, ci dici, capì?».
Il fantomatico “Antonio”, dirigente della Regione, è in realtà Gigliotti, commerciante di abbigliamento che chiama da Lamezia Terme che rassicura il farmacista sull’esito positivo della vicenda. Non solo. Visto che la delibera non viene chiaramente annullata, Strangis finge di avere provveduto a far rimproverare sia Perri che la Maione.
Nonostante questo, come osserva il gip – è scritto in sentenza – manca l’elemento centrale della contestazione: l’accordo di scambio.
«Strangis – scrive il gup – aveva certamente vantato relazioni inesistenti con i pubblici ufficiali e di continuo aveva ingannato il dottore Palmieri in relazione a un suo interessamento presso gli uffici competenti per l’annullamento della delibera censurata». Ma questo non bastava.
«Infatti – insiste il giudice – nulla dimostrava con chiarezza che le parti avessero pattuito un corrispettivo per tale mediazione, come avrebbe richiesto la figura di reato». Secondo il gup, il farmacista mai si sarebbe impegnato in un qualche pagamento per le attività che riceveva e mai dava la sensazione di sentirsi obbligato verso Strangis.
Così, dice il gup, anche le millanterie di Strangis «erano sganciate da una stretta logica di scambio e avevano solo il fine di rafforzare i rapporti personali con il compratore e/o creare in lui un senso di gratitudine che avrebbe beneficiato per future forniture». Una mediazione, dunque, non tecnicamente illecita «perché non appariva finalizzata alla commissione di un reato». Alla fine la delibera era stata annullata dal Consiglio di Stato, a prescindere dai teatrini (anche molto elaborati e fantasiosi) di Strangis.
Su questa vicenda la Procura di Salerno non ha proposto appello e la sentenza è divenuta definitiva. (a.truzzolillo@corrierecal.it)
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