CATANZARO Torna in libertà per decisione del Tribunale di Catanzaro Giuseppe Costantino, indagato nell’inchiesta Imponimento della Dda di Catanzaro e arrestato in Svizzera il 15 giugno 2021. L’ordinanza del Gip che aveva disposto la misura cautelare è stata annullata dopo la decisione della Cassazione. La Suprema Corte aveva annullato a sua volta un’ordinanza del Riesame di Catanzaro nella quale era arrivata la conferma del provvedimento cautelare. Gli ermellini parlano, nell’annullamento che risale al marzo 2022, di «sostanziale illogicità della motivazione sia in relazione ai reati fine sia in relazione alla fattispecie associativa. Relativamente a tale ultimo contesto, infatti, non sono state specificate argomentazioni – ulteriori rispetto alla partecipazione ai reati scopo – che fondino l’affermata gravità indiziaria».
La difesa, rappresentata dagli avvocati Franco Giampà e Francesco Iacopino aveva lamentato davanti alla Corte «la mancanza di effettivi elementi tali da far ritenere che il ricorrente (Giuseppe Costantino, ndr) anziché svolgere un’attività occasionale, avesse prestato un’adesione stabile alla compagine associativa e comunque un effettivo contributo ai delitti fine contestati». Per i legali «risulterebbero sostanzialmente equivoci i riferimenti a “Peppe”, aprioristica rimanendo l’individuazione di tale soggetto nel ricorrente, mancando qualsivoglia contenuto delle conversazioni telefoniche o del fascicolo processuale che possa effettivamente dimostrare lo svolgimento di attività di coltivazione (di stupefacenti, ndr) da parte del ricorrente su terreni lontani dalla propria abitazione». Peraltro, secondo quanto rappresentato dalla difesa
Nel contesto delle intercettazioni, tra l’altro, risulterebbe l’indolenza di Costantino nei confronti delle sollecitazioni di un altro indagato, che lo bollerebbe come «fetuso» in una delle intercettazioni. In un’altra captazione, invece, si raccomanda a una delle persone ascoltate dalle forze dell’ordine «di non fare affari» sempre con Costantino.
Per i giudici le «intercettazioni contengono plurimi riferimenti all’andare a lavorare, all’accensione o spegnimento di un qualcosa di indefinito ovvero alla rilevanza del tempo atmosferico in relazione al lavoro del Costantino che però rimangono del tutto generici e non permettono di individuare in che cosa si concretizzi il ritenuto apporto causale del Costantino alla coltivazione e tantomeno all’associazione». C’è una sola conversazione «in cui sembra esservi un concreto riferimento a “Peppe” in relazione a condotte concrete e qualificanti», ma «non appare risolutiva. Anche in questo caso – motivano i giudici –, non si comprende quali siano gli elementi concreti che permettano di affermare che tale conversazione debba riferirsi ai terreni oggi in contestazione e non al terreno del Costantino oggetto di sequestro una settimana dopo nel contesto di altro procedimento. Nemmeno spiegata risulta infine, la ragione per cui possa ritenersi ricollegabile il personaggio di “Peppe” al ricorrente non essendovi nel provvedimento impugnato specificazioni in ordine alla intestazione dell’utenza utilizzata, alla individuazione della voce alla presenza di attività di osservazione diretta da parte della PG che possa riscontrare tale assunto».
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