COSENZA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) si è espresso sul ricorso proposto da M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Morcavallo ed Elisabetta De Marco, contro il Ministero dell’Interno, la Questura di Cosenza, per l’annullamento del decreto a firma del Questore di Cosenza.
Il ricorrente si era opposto all’annullamento del decreto con cui era stata respinta l’istanza presentata dallo stesso M.M. e volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo. Nel maggio 2011, il ricorrente – nel corso di alcune operazioni specifiche per il contrasto dello spaccio di stupefacenti – «era stato trovato insieme ad altre due persone all’interno di una vettura, di proprietà di una di esse, nella quale a seguito di perquisizione era rinvenuto un foglio di giornale con occultato un “panetto” di hashish del peso di gr 107, seguendo a ciò l’arresto degli occupanti». Il comma 2 dell’articolo 43 aggiunge che «La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi». Nonostante la successiva archiviazione, il Questore «ha adottato la determinazione restrittiva sull’assunto del carattere dubitativo delle formule adottate dal pm e dal gip, rimanendo non spiegata la sua presenza nell’autovettura, da ritenersi non occasionale».
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Inoltre, il Tar ha condannato l’amministrazione al pagamento alle spese di lite in favore del ricorrente pari a oltre 3.300 euro. (f.b.)
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