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L’analisi

«Efficienza e rispetto della Costituzione»

Vediamo un po’ se riesco ad esprimere ordinatamente il mio pensiero su questa ennesima proposta del dr. Nicola Gratteri esternata a Palermo per il direttivo dell’ANM.Nel diritto penale, non da ogg…

Pubblicato il: 17/07/2022 – 8:40
di Nunzio Raimondi*
«Efficienza e rispetto della Costituzione»

Vediamo un po’ se riesco ad esprimere ordinatamente il mio pensiero su questa ennesima proposta del dr. Nicola Gratteri esternata a Palermo per il direttivo dell’ANM.
Nel diritto penale, non da oggi, duellano due essenziali esigenze, non di pari grado ma certamente entrambe molto importanti.
Quella dell’efficienza, invocata in generale per il sistema ed anche per giustificare procedure non completamente assistite da garanzie; e quella della tenuta costituzionale del sistema penale e processuale,quel sistema di regole che i penalisti italiani definiscono “diritto penale liberale” e che io,molto più modestamente, definisco Stato di diritto.
Non è qui il caso di polemizzare con le Camere penali calabresi che,ancora di recente,hanno assunto un’iniziativa molto forte su questioni -a mio parere- non tutte condivisibili,ma le ultime dichiarazioni del dott.Gratteri a Palermo,riaprono una questione annosa quanto ampiamente dibattuta (quella del giudice naturale precostituito per legge e,quindi, dell’essenza stessa della competenza territoriale). Il dott. Gratteri lo ha fatto con l’ormai consueto approccio pratico,a mio modo di vedere del tutto immemore dei “fondamentali” delle regole sulla competenza territoriale nel processo penale democratico italiano.
La proposta di istituire tribunali distrettuali per i reati di mafia,motivata con l’esigenza dell’esiguità delle risorse umane nei “piccoli tribunali” e con l’alta specializzazione dei giudici che si occupano soltanto di reati di mafia (oltreché di quella pratica delle sette macchine che partono al mattino dagli uffici della procura di Catanzaro per assicurare la presenza di sette sostituti della distrettuale in ben sette “piccoli” tribunali del distretto,distogliendoli dal loro lavoro ordinario…come se andare a celebrare i processi fosse una specie di perdita di tempo per chi deve fare indagini…),purtroppo cozza con la Costituzione, la quale, non è propriamente un pezzo di carta qualsiasi da utilizzare alla bisogna e trascurare, invece, di fronte a motivate esigenze di efficienza giudiziaria.
Anche la Costituzione ha le sue ragioni ed è dovere degli avvocati di ricordarle se qualcuno,ogni tanto,se ne dimentica.
Ecco, l’ho scritto tante volte: se c’è una differenza fra “noi e loro”, ossia fra il nostro modo di fare giustizia con “le leggi e la città”,questa è proprio costituita dai valori che assistono le nostre regole ed all’opposto dai non valori, ossia correlativamente la mancanza di contenuti, da parte di coloro i quali risolvono tutto con un colpo di pistola.
Il nostro processo non è e non potrà mai essere sommario: piuttosto in esso troveranno applicazione proprio quei valori che ci rendono non solo diversi ma specularmente opposti a “loro”.
Voglio partire da qui per rammentare a me stesso che, nella Costituzione, esiste un divieto di istituzione di giudici speciali.
I Costituenti lo posero come tratto di potente e netta discontinuità rispetto all’era fascista e lo fecero per dar corpo ad una legge che,nella competenza territoriale, riconosce il legame stretto fra il reato -una ferita che non guarisce portata in primo luogo alla comunità nella quale esso viene eseguito- ed il luogo in cui esso si compie.
Chi si professa muscoloso lottatore contro la criminalità criminalizzata (confondendo la legge penale con chi è chiamata ad applicarla), dovrebbe sapere che è proprio la territorialità della giurisdizione ad essere il primo presidio di legalità per la comunità colpita dal crimine.
Dovrebbe sapere che il concetto di prevenzione della pena e quello della rieducazione, non riguardano soltanto la persona che si rappresenta la commissione del reato o quella “condannata” a rientrare nel circuito civile, ma riguardano anche la comunità, il territorio nel quale il reato è commesso.
La territorialità della giurisdizione è un derivato del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
Un principio incommensurabilmente superiore rispetto a quello dell’efficienza del sistema investigativo,sul quale si radica la proposta del dottor Gratteri.
Se i pubblici ministeri distrettuali dovranno andare a fare i processi a Castrovillari piuttosto che a Paola, ci sarà pure una ragione; se per fare questo “perderanno” del tempo utile per indagare, non dubito che si crei un disagio,ma occorrerebbe valutare se la regola sia fondata sul nulla o vi sia qualcosa di più grande,di cui possiamo discutere al fine di ricercare una soluzione equilibrata.
Ora, esprimo sull’argomento la mia modesta opinione.
Innanzitutto sui giudici specialisti.
Nella mia esperienza di esercizio della Professione di Avvocato c’è che i migliori giudici che ho incontrato sulla mia strada, sono stati quelli che si sono inpegnati in molte e diverse funzioni giudicanti. E ciò per la semplice ragione che il diritto è un “unico inscindibile” e chi è chiamato ad amministrare giustizia deve poterlo padroneggiare complessivamente.
Il giudice -tento un paragone sanitario- assomiglia più ad un clinico medico che ad un reumatologo pediatra…
Egli deve possedere una padronanza dell’ordinamento giuridico ed, in ogni decisione,deve “prendere l’aeroplano” – come dico spesso ai miei studenti- per vedere le leggi dall’alto, accorgendosi delle intersezioni.
Il “doppio binario” ed il giudice specialista sono due deviazioni costituzionali: e ciò perché “la legge è uguale per tutti” e perché la storia insegna che il passo dai giudici specialisti a quelli speciali è breve.
Si dirà: ma abbiamo già dei giudici distrettuali per i minori, oppure per la sorveglianza.o per le misure cautelari personali. L’osservazione è corretta. Ma la giurisdizione minorile è sempre assistita da organi giudicanti periferici e così anche quella di sorveglianza,non potendo mancare mai il rapporto fra la territorialità e la giurisdizione. E poi questa particolarità non riguarda una determinata categoria di indagati o imputati o condannati,ma tutti,indistintamente.
Lo stesso dicasi per le misure cautelari personali,provvedimenti de libertate legati alla carcerazione preventiva, per loro natura temporanei e non certo riservati a determinate categorie di persone indagati od imputato soltanto di alcuni reati.
Cosa voglio dire.
Ci sono abissali differenze fra gli organi giudicanti distrettuali esistenti e quelli ipotizzati dal dottor Gratteri.
La sua proposta mira a rafforzare un processo solo per gli imputati di mafia,istituendo perfino un giudice riservato soltanto a loro.
Intere commissioni di studio,aiutate dall’indispensabile apporto della dottrina e della giurisprudenza, lavorano da anni per trovare un equilibrio fra efficienza e garanzie.
M chiedo perché mai questo importante obiettivo non debba continuare ad essere perseguito anche per ciò che attiene ai reati di mafia, attraverso un dibattito qualificato fra giuristi, rifuggendo da ipotesi estemporanee e semplicemente ad effetto.
Leonardo Sciascia, in un celebre articolo dal titolo “Mafia e fascismo”, apparso sul Corriere della Sera del 26 gennaio 1987, scriveva:
«Respingere quello che con disprezzo viene chiamato “garantismo” e che poi è un richiamo alle regole, al diritto, alla Costituzione come elemento debilitante nella lotta alla mafia, è un errore di incalcolate conseguenze. Non c’è dubbio che il fascismo poteva nell’immediato (e si può anche riconoscere che c’è riuscito) condurre una lotta alla mafia molto più efficace di quella che può condurre la democrazia: ma era appunto il fascismo. Ma la democrazia non è impotente a combattere la mafia (…). Ha anzi tra le mani lo strumento che la tirannia non ha: il diritto, la legge uguale per tutti, la bilancia della giustizia».
* Avvocato, Professore a contratto di Genesi e dinamiche dell’organizzazione criminale nel Dipartimento dì Giurisprudenza, Economia e Sociologia, dell’Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.

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