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la sentenza

Porto d’armi. La Questura di Cosenza nega il consenso, il Tar ribalta tutto

La decisione favorevole al ricorso presentato da un cosentino difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo

Pubblicato il: 18/07/2022 – 13:36
Porto d’armi. La Questura di Cosenza nega il consenso, il Tar ribalta tutto

COSENZA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la sentenza ed accolto il ricorso proposto da M.B., difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, contro il Ministero dell’Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro.

I fatti

Il ricorrente si è appellato avverso il decreto emesso dal Questore della provincia di Cosenza, il 7 agosto 2018, con il quale era stata respinta la domanda di rilascio della licenza di porto fucile per uso tiro a volo. M.B. ha impugnato, per l’annullamento, il decreto nr. 32212 del 7 agosto 2018 emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, con il quale è stata respinta la domanda volta al rilascio della licenza di fucile per uso tiro al volo. «Il Questore non ha tenuto conto del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente dai precedenti rinnovi delle similari licenze», si legge nella motivazione della sentenza del Tar. Il 2005, M.B. è stato deferito alla competente autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Cosenza per un reato di stupefacenti. Successivamente, il 2008 la Corte di Appello di Catanzaro aveva assolto lo stesso dal reato contestato «perché il fatto non sussiste». Nel 2006, M.B. è stato deferito alla competente autorità Giudiziaria da personale della Polizia di Stato di Milvio per resistenza a un pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Il 2008, il gip del Tribunale di Roma ha archiviato il fatto perché estinto per oblazione. Ancora, il 2006, il ricorrente è stato controllato dai Carabinieri di Cosenza in Piazza L. Fera in compagnia di una persona con a carico pregiudizi di Polizia per guida in stato di ebbrezza alcolica con ritiro patente.

La giurisprudenza

«Se è vero che l’Autorità di Ps ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza circa l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, è altrettanto vero, però, che può fare ciò solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto dei presupposti che avevano dato luogo al precedente rilascio, evidenziando “quale sia il cambiamento intervenuto rispetto alle
circostanze di fatto che l’avevano già indotto a rilasciare il suddetto titolo, soprattutto in ipotesi in cui, come nel caso che ne occupa, il rinnovo era stato accordato per molti anni». (f.b.)

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