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Processo “Rimpiazzo”: 12 misure cautelari dopo il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado

Il provvedimento contro il clan operante sul territorio delle frazioni vibonesi di Piscopio, Longobardi e Bivona, Vibo Marina e Porto Salvo

Pubblicato il: 18/07/2022 – 10:27
Processo “Rimpiazzo”: 12 misure cautelari dopo il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado

VIBO VALENTIA La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento applicativo di misura cautelare adottato, in data 13.7.2022, dal Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di dodici imputati, dopo il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, non definitiva, con la quali i predetti imputati venivano condannati, rispettivamente, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis, c.p.) ovvero per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90), aggravato dal metodo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.) Si tratta di provvedimento cautelare adottato a seguito della sentenza emessa all’esito del giudizio dibattimentale, celebrato in primo grado, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia e, quindi, non definitiva, nel processo che ha avuto ad oggetto la contestazione associativa relativa all’articolazione ‘ndranghetistica denominata “Locale di Piscopio” – operante sul territorio delle frazioni vibonesi di Piscopio, Longobardi e Bivona, Vibo marina e Porto Salvo, nonché la contestazione associativa relativa al sodalizio finalizzato al traffico di sostanza stupefacente, e i reati ad esse connessi. 

I provvedimenti

Nello specifico, per 5 imputati, per i quali è intervenuta, in primo grado, la sentenza, non definitiva, di condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis, c.p., è stata adottata dal Tribunale la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per 7 imputati, per i quali è intervenuta, in primo grado, la sentenza, non definitiva, di condanna per il delitto di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90), aggravato dal metodo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.), è stata adottata dal tribunale la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..

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