CATANZARO Quell’ordinanza (o almeno la sua parte più importante) non rispettava i criteri della contingibilità e dell’urgenza.
Con sentenza pubblicata quest’oggi, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha così annullato l’ordinanza numero 246 del 7 settembre 2019 emanata dall’allora presidente della Giunta regionale della Calabria, Mario Oliverio, in materia di gestione dei rifiuti urbani. L’annullamento è stato applicato limitatamente al punto 7 del dispositivo che, in deroga a una serie di normative, autorizzava la società Sovreco all’accettazione degli Rsu provenienti da altri Comuni della Calabria nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Crotone in località Columbra. La società in capo ai Vrenna ottenne così l’autorizzazione al raggiungimento della volumetria di 120mila tonnellate fino al 30 giugno 2020 per il conferimento degli scarti.
A questo “ordine” si opposero subito il collega Gaetano Megna assieme al “Comitato per i diritti del cittadino di Papanice”, Forum Terzo settore e “Crotone pulita”, “Italia nostra”, Wwf di Crotone, Pac (Protezione animali Calabria) e un gruppo di privati cittadini di Cutro, chiedendo la sospensiva e quindi l’annullamento del provvedimento del presidente Oliverio. Si svolse anche un incontro pubblico nella sala consiliare del Comune di Crotone per concertare il ricorso. I ricorrenti trovarono quindi spalla negli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti del Foro di Catanzaro che diedero gratuito patrocinio alla cura del ricorso. Il Tar rigettò, però, il 29 ottobre del 2019 la richiesta di sospensiva dell’ordinanza sostenendo che l’ampliamento della discarica, all’epoca dei fatti, non arrecava un danno grave e irreparabile alle popolazioni interessate e ritenendo è prioritario, in quel momento, garantire lo smaltimento dei rifiuti visto che non c’erano elementi tecnici certi che dimostrassero un danno alla salute dei cittadini crotonesi. Il Tar, al contempo, si riservò di seguire la trattazione del ricorso decidendo di seguire i canali “ordinari” e quindi di pronunciarsi nel merito dell’ordinanza in un secondo momento.
Lo scorso 6 luglio 2022 la camera di consiglio presieduta dal giudice Giancarlo Pennetti, con Arturo Levato e Domenico Gaglioti a latere, ha deciso quindi di accogliere il ricorso e annullare al punto 7 l’ordinanza. Il collegio ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Reggio Calabria e del ministero dell’Interno che avevano chiesto l’estromissione dal giudizio. Secondo il Tar, la Regione non avrebbe esercitato i suoi poteri sostitutivi intervenendo sulle Ambiti territoriali ottimali che erano stati chiamati sin dal 2014 a prendere provvedimenti sul conferimento dei rifiuti, rendendosi autonomi con discariche al proprio servizio. Inoltre l’ampliamento (sostanzialmente definitivo) della discarica sita in località Columbra di Crotone è dichiarato «come imposto dalla necessità di sopperire ai prolungati inadempimenti (..) è stata anzitutto adottata in assenza del requisito di contingibilità (…) quale mancanza di ordinari rimedi predisposti a livello normativo o impossibilità di farvi ricorso». Insomma, più che contingenza e urgenza, c’è stata secondo il Tar inerzia e inadempienza.
«Come già evidenziato in casi analoghi da parte di questo Tribunale – scrive il Tar –, proprio in relazione ad ordinanze contingibili e urgenti (da ultimo sentenza n. 536 del 24 marzo 2022), può continuare a sussistere l’interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito nonostante lo spirare dell’efficacia dell’ordinanza impugnata». Questo perché, in effetti, quell’ordinanza oggi non ha più efficacia in quanto estesa al giugno 2020. Ma il Tribunale spiche «la sentenza del giudice amministrativo in ipotesi di provvedimento con effetti limitati nel tempo, ma destinato ad essere reiterato per contenuto da provvedimenti successivi, non si esaurisce nel solo annullamento dell’atto riscontrato illegittimo, ma contiene anche la regola alla quale l’Amministrazione deve attenersi nel futuro, sicché non viene meno l’interesse all’impugnativa di un provvedimento reiterabile
sul rilievo che, nel frattempo, il provvedimento contestato abbia esaurito i suoi effetti». Ecco perché, nonostante nell’immediato non si sia riusciti a bloccare l’ordinanza (con tutto ciò che ne è derivato), quest’oggi i ricorrenti e i legali esultano. La Regione dovrà pensarci un bel po’ prima di emanare ordinanze contingibili e urgenti.
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