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La riflessione

«Si valuti bene sul vincolo idrogeologico»

All’Ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale della Calabria del 29 Luglio p.v., è stato inserito il progetto di legge PL 58-XII recante “Disposizioni in materia di vincolo idrogeolog…

Pubblicato il: 27/07/2022 – 16:35
di Arnaldo Golletti*
«Si valuti bene sul vincolo idrogeologico»

All’Ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale della Calabria del 29 Luglio p.v., è stato inserito il progetto di legge PL 58-XII recante “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico, licenziato in IV Commissione nella seduta del 16.06.2022, e trasmesso in Segreteria Assemblea il 20/07/2022, volto a consentire il trasferimento ai comuni calabresi, già gravati oltremodo, funzioni amministrative afferenti alla gestione del vincolo idrogeologico e del vincolo forestale.
Tanto senza avere alimentato il dibattito pubblico necessario riguardo una materia assolutamente significativa per la tutela dell’ assetto territoriale, paesaggistico e ambientale regionale.
Fa riflettere, a questo proposito, il fatto che per come spiegato nella Relazione Illustrativa del testo, l’iter legislativo in parola sarebbe stato intrapreso per sopperire a : ” … Omissis … lungaggini … “Omissis” … da attribuirsi alla gestione degli uffici regionali sempre più oberati di lavori, a fronte del personale sempre più ridotto. … Omissis …” , per il rilascio del cosiddetto Nulla-Osta idrogeologico.
Prendendo a modello, a tale scopo, la Legge regionale Valle d’Aosta n.3 dell’11 febbraio del 2020, la legge di Riforma del sistema regionale e Locale della Regione Emilia Romagna n. 3 del 21 aprile del 1999, il Regolamento regionale n.1, Burc 15 gennaio 2021 e la Legge regionale 17 settembre 2020, n. 16; riferimenti sostanzialmente inconferenti rispetto alla disciplina riguardante la gestione e la tutela del vincolo idrogeologico e forestale.
E portato all’esame della Quarta Commissione Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente del Consiglio regionale, anziché nella Sesta Commissione Agricoltura e foreste e Risorse naturali, competente per materia, verificato che l’esercizio della funzione afferente alla gestione del vincolo idrogeologico ex art. 1 R.D. 3267/23, compete al Dipartimento Agricoltura, Risorse agroalimentari, Forestazione in vero alla U.O.A. Politiche della montagna, foreste, forestazione, difesa del suolo e al relativo Assessorato.
Il tutto in modo apparentemente avulso dal quadro legislativo e normativo di riferimento di cui alla Legge regionale delle Calabria del 12 Ottobre 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni ammnistrative regionali e locali); specificatamente dal Capo III, attinente al trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
Senza aver adottato misure connesse alla verifica dell’efficacia delle stesse funzioni conferite.
Non sapendo della necessità imperativa di dovere procedere altrimenti provvedendo alla revisione organica della Legge regionale – di settore – 12 Ottobre 2012, n. 45, Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale, alla luce del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che comporterebbe come effetto l’ abrogazione delle richiamate Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, in vigore in Calabria altresì l’adozione e l’ approvazione dei regolamenti di attuazione del prefato testo di legge,
Ciò nondimeno si fa risaltare che la proposta di legge regionale che ci impegna, irrompe nella delicatissima materia riguardante la sanatoria di interventi realizzati su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali a tutela degli interessi idrogeologici , mediante ” … Omissis … l’inserimento di una procedura per la sanatoria per abusi irrilevanti e che abbiano le caratteristiche di sanabilità … Omissis … ” per consentire ” … Omissis … al singolo privato di richiedere “ora per allora” autorizzazione in sanatoria per movimentazione di terreno in aree sottoposte a vincolo idrogeologico … Omissis … “.
Senza indicare le tipologie di abusi e quelle delle opere cosiddette irrilevanti suscettibili di sanatoria e sebbene il R.D.L. 3267/23 non preveda ipotesi di rilascio di nullaosta idrogeologico in via postuma; e non tralasciando che ” … Omissis … le nuove costruzioni realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e in area assoggettata a vincolo non sono suscettibili di sanatoria, ostandovi il disposto dell’art. 32, comma 26, lett. a), … Omissis … ” del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003.
Sottraendo, de facto, la valutazione di merito proprio all’autorità preposta alla tutela del vincolo ovvero sia la Regione Calabria.
“Il potere di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato di aree soggette a vincolo idrogeologico, infatti,compete non soltanto al Comune nel cui territorio si trova l’area sulla quale sono state eseguite abusivamente opere edilizie, ma anche all’Autorità preposta alla tutela del vincolo, la quale esercita poteri autonomi a tutela degli interessi pubblici ad essa affidati, onde garantire che lo stesso vincolo abbia valenza ed effetti sostanziali e non meramente formale.”
Allo stesso modo vale la pena di mettere in evidenza che la proposta di introdurre ” … Omissis … La deroga del nulla osta idrogeologico, in aree urbanizzate e urbanizzabili … Omissis … “; nei casi in cui, ovvero, il territorio ha già subito un cambio di destinazione d’uso dall’agricolo a edificabile, non è consapevole che in tema di esenzione del vincolo non è possibile pescindere dalle fonti e quindi dal disposto di cui all’art. 13 del del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 (Assetto ed utilizzazione del territorio foreste difesa del suolo) e dagli atti amministrativi di imposizione del vincolo, emanati nel corso del tempo dall’autorità competente, corredati, di norma, da una cartografia in scala 1: 25.000 e da una mappa catastale in scala almeno 1:10.000 nonchè della descrizione letterale dei confini delle aree vincolate, costituenti appunto il documento probatorio del vincolo.
E occorre tenere conto in più che la volontà di trasferire dalla regione ai comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni di piani di taglio di piante forestali ad uso familiare, confligge con la normativa vigente e con le tesi sostenute, da ultimo, nel corso del Forum “Foreste della Calabria “, svoltosi, di recente, a Cosenza presso la Sala Nova del Palazzo della Provincia, l’11 Luglio u.s., su iniziativa di Legambiente (1), le cui conclusioni sono state tratte peraltro dall’Assessore Gianluca Gallo, il quale dal canto proprio, ha riaffermato la centralità rivestita dalla Regione in materia forestale e idrogeologica. Per tutto quello che precede, non concordiamo con la scuola di pensiero che ha ispirato il progetto di legge all’ordine del giorno del Consiglio Regionale della Calabria che nella sua formulazione tradisce le buone intenzioni e non aiuta minimamente i processi di semplificazione dell’attività ammnistrativa auspicati, trattandosi in vero di un tipologia di procedimento che richiede piuttosto l’unitario esercizio a livello regionale improntato ai principi di buon andamento e imparzialità. L’emanazione dell’ atto normativo auspicato al contrario ne produrrebbe la frammentazione, con il rischio concreto di ingenerare e di alimentare la confusione amministrativa, foriera di effetti imprevedibili sul territorio calabrese. La Regione, a parere dell’ “Osservatorio delle Calabrie”(2), non deve rinunciare a esercitare i poteri autonomi a tutela degli interessi pubblici ad essa affidati dallo Stato con il trasferimento unitario alla stessa della competenza riguardante la tutela dell’assetto idrogeologico, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesistici, la tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000.
Frazionandola in modo discrezionale e delegandola ai Comuni, sprovvisti peraltro degli apparati pubblici adeguati per potere espletare al meglio le fasi diverse del procedimento amministrativo correlato al rilascio del cosiddetto “nulla osta idrogeologico”, (specificatamente la fase istruttoria e la fase decisoria in cui si determina il contenuto dell’atto da adottare), per valutare in altre parole fatti e interessi contrapposti, per il perseguimento efficace ed efficiente dell’interesse pubblico, senza limitare i diritti dei singoli.
La Regione deve promettere viceversa trasparenza, efficienza e partecipazione non venendo meno alla responsabilità di procedere alla riqualificazione degli apparati burocratici, superando, meglio, le carenze e potenziando le strutture organizzative dell’amministrazione necessarie alla gestione del vincolo forestale e idrogeologico, svincolate dagli interessi territoriali e dalle pressioni locali.
A questo punto spetta al Consiglio Regionale fugare ogni perplessità circa la possibilità che la proposta di legge possa dimostrarsi pure viziata per eccesso di potere, stabilito che le prerogative regionali non possono essere cedute per inefficienza degli uffici giacché per assicurare il buon andamento della P.A. si possono razionalizzare gli uffici ma non cedere i poteri.
Scopo dell’odierna presa di posizione sia pure nel rispetto del potere di iniziativa legislativa attribuito al Consiglio Regionale. è di mettere ordine e chiarezza sull’argomento che ci interessa, al servizio della verità senza pregiudizi.

(*1) Con il patrocinio della Provincia di Cosenza, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, dell’ Azienda Calabria Verde e del MIPAF altresì con la collaborazione e la partecipazione dell’ Ordine Nazionale e della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, del SIGEF, delll’UNCEM, del PEFC e dei Carabinieri Forestali.

(*2) L’ Osservatorio delle Calabrie” ha il fine di intervenire, con propri punti di vista, nel dibattito pubblico suscitato, di volta in volta, dall’evoluzione della produzione legislativa regionale.

*Osservatorio delle Calabrie

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