COSENZA Il Tar Calabria si è espresso sul ricorso proposto da Anmic Riabilitazione contro il Comune di San Giovanni in Fiore, rappresentato dall’avvocato Enrico Morcavallo, in merito all’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della determinazione dell’Ente avente ad oggetto «Aggiudicazione definitiva del servizio di cura per gli anziani assistenza domiciliare socio-assistenziale ad anziani non autosufficienti Adi disposta in
favore di Medihospes cooperativa onlus».
Sulla scorta dell’autodichiarazione prodotta dalla società al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la stessa «risulta avere prestato servizio di riabilitazione domiciliare dal 1994 ad oggi presso l’Asp di Crotone e quindi, in assenza di ulteriori indicazioni, non presso Comuni». Inoltre, «servizio di riabilitazione domiciliare dal 2007 ad oggi presso l’Asp di Cosenza e quindi, in assenza di ulteriori indicazioni, non presso Comuni»; servizio di assistenza domiciliare nel 2018 presso il Comune di Crotone; servizio di assistenza domiciliare nel 2018 -2019 presso il Comune di San Giovanni in Fiore; servizio di assistenza domiciliare e trasporto disabili presso il Comune di San Giovanni in Fiore nel 2021-2022». Secondo i giudici, «la Commissione esaminatrice non sembra essere incorsa in una violazione di tale disposizione di gara nella valutazione dell’esperienza di servizio della ricorrente». Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha dunque rigettato la domanda cautelare. (f.b.)
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