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Commissioni spesso “bypassate” e relazioni tecniche lacunose: tutte le criticità della legislazione regionale nel 2021

La Corte dei Conti mette in evidenza numerose “pecche” nel percorso di produzione normativa seguito lo scorso anno dal Consiglio. Eccessivo ricorso alle proroghe e alle novelle

Pubblicato il: 26/08/2022 – 11:04
Commissioni spesso “bypassate” e relazioni tecniche lacunose: tutte le criticità della legislazione regionale nel 2021

Troppe proroghe o novello, sia pure dettate dall’emergenza Covid, troppe forzature nell’iter, con le commissioni spesso bypassate, troppe lacune nelle relazioni tecniche e eccessivo ricorso alla clausola di invariata finanziaria. Sono queste le criticità che la Corte dei Conti ha evidenziato nell’esame delle leggi approvate nel 2021 dal Consiglio regionale: l’esame è confluito nella relazione annuale sulla “tipologia delle coperture finanziarie” adottate nelle leggi regionali dello scorso anno deliberata nei giorni scorsi dalla sezione di controllo della magistratura contabile (la relazione può essere consultata scaricandola al termine dell’articolo).

Eccessivo ricorso alla novellazione

Anzitutto, la Corte dei Conti specifica che «nel corso del 2021 sono state approvate numero 48 leggi regionali delle quali è stata trasmessa copia, unitamente alla relativa documentazione, dagli Uffici del Settore Segreteria del Consiglio regionale. La presente relazione avrà ad oggetto le singole leggi regionali ad esclusione delle leggi che compongono la manovra di bilancio regionale e che, pertanto, sono oggetto di analisi in sede di giudizio di parificazione del rendiconto della Regione. Si rileva che, anche per il 2021, sono numerosi gli interventi di modifica testuale di atti legislativi vigenti (novelle), atteso che ben 20 leggi regionali approvate su un totale di 48, modificano leggi precedenti o operano proroga dei termini legislativi». Nel dettaglio, la Corte dei Conti ha rilevato «alcune criticità sulla base della documentazione trasmessa dal Consiglio Regionale», osservando in primo luogo «il frequente ricorso alla tecnica legislativa della novellazione e della proroga dei termini, fenomeno che non è del solo legislatore calabrese ed è, in parte, riconducibile al tentativo di far fronte allo shock recessivo causato dalla pandemia, ma che può negativamente incidere, in termini di organicità e chiarezza del testo, sui cittadini, compromettendo la certezza del diritto. Si sottolinea poi l’importanza di un numero contenuto di disposizioni normative, ad evitare il rischio di “inflazione legislativa”». Un’ulteriore considerazione – prosegue la Corte dei Conti nella relazione annuale – «riguarda un possibile effetto della proroga, specie se ripetuta nel tempo, di “stabilizzazione” di misure a dispetto del loro carattere transitorio e talvolta derogatorio rispetto alla disciplina generale su cui vanno ad innestarsi. A tal riguardo, si ricorda come la Corte costituzionale abbia di recente stigmatizzato la prassi delle proroghe successive nel tempo, rimarcando che “il prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell’assetto del territorio, presenta un innegabile rilievo”, trattandosi di un dato “meritevole di attenta considerazione”. Si sottolinea l’estrema importanza, a tal proposito, delle relazioni tecniche che, in ipotesi di novelle, forniscono un valido ausilio per la comprensione della normativa oggetto di modifiche, svolgendo un ruolo esplicativo delle valutazioni effettuate dalla Regione e consentendo l’individuazione dei possibili effetti finanziari, anche indiretti, eventualmente derivanti dalle norme innovative (rectius, aggiunte alla disciplina oggetto di rimodulazione)».

Commissioni “bypassate”

Una ricorrente criticità emersa nella disamina delle leggi regionali approvate nel corso del 2021, è il fatto che «solo 5 leggi» regionali approvate nel 2021 «hanno ricevuto il parere finanziario della Commissione bilancio, laddove invece 36 su 48 sono state approvate direttamente in aula. Questo modus procedendi si discosta dalla necessaria acquisizione del parere della Commissione bilancio e programmazione cui, ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento interno del Consiglio regionale, le proposte implicanti entrate o spese vanno sottoposte, congiuntamente alla Commissione competente per materia. La mancata acquisizione del necessario parere della Commissione bilancio e programmazione, in relazione a proposte implicanti entrate o spese contestualmente soggette alla verifica svolta dalla commissione competente per materia, è – scrive la Corte dei Conti nella relazione – fenomeno negativo ricorrente negli anni, giacché l’analisi diacronica evidenzia un frequente ricorso all’iter di diretta approvazione in aula dei progetti di legge. Infatti, già nella relazione annuale redatta nel 2015 si osservava “nel corso del 2014, un frequente ricorso all’iter di diretta approvazione in aula dei progetti di legge che svuota in modo sensibile le garanzie procedurali ordinarie quali l’approfondimento specialistico delle Commissione di merito e il vaglio delle Commissioni “filtro”, in particolare della Commissione Bilancio, rinunciandosi al parere ex articolo 72 del Regolamento interno, strumento fondamentale di verifica e coordinamento dei progetti di legge con un, anche soltanto probabile, impatto finanziari”. Si evidenzia – rileva la magistratura contabile – che la Regione non sembra aver posto rimedio a tale irregolarità dell’iter di formulazione legislativa, con grave vulnus alle esigenze di garanzia procedurali, così compromettendo la realizzazione della migliore regolazione normativa». La Corte dei Conti poi osserva che le leggi regionali promulgate nel 2021 «prevedono tutte l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, in contrasto con la previsione di cui all’articolo 41 dello Statuto della Regione Calabria che, pur con la clausola di salvaguardia della diversa previsione legislativa, pone in termini generali l’entrata in vigore della legge decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione (vacatio legis)».

La genericità delle relazioni tecniche

«Rilevante criticità» infine la Corte dei Conti ravvisa – prosegue la relazione – «nella genericità della relazione tecnica che accompagna i progetti di legge. Una visione globale delle leggi regionali del 2021 evidenzia infatti, per lo più, relazioni tecniche estremamente sintetiche, in contrasto con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale e dalle linee guida della Sezione Autonomie, nel senso di relazioni esaustive, accompagnate da schede tecniche dettagliate, che diano sufficiente contezza dell’iter argomentativo seguito. Con riferimento alle leggi con clausola di invarianza, premesso l’ampio ricorso che nel 2021 ne è stato fatto dal legislatore regionale, rilevandone la presenza nella quasi totalità (30 leggi regionali su 48 totali) delle leggi approvate, è di tutta evidenza che la sostenibilità delle clausole di neutralità finanziaria, affermative della non incidenza della disposizione normativa sugli equilibri di bilancio, imponga l’esigenza di massima accuratezza e specificità delle relazioni tecniche che accompagnano le proposte, ponendosi l’affermata invarianza, se non suffragata da dati certi, quale mera clausola di stile». (a. cant.)

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