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il braccio di ferro

Legge sull’assunzione di medici specializzati e non, la “resistenza” della Regione nei confronti del governo

La Giunta Occhiuto si costituirà in giudizio davanti la Corte costituzionale per difendere il testo impugnato in estate dal Cdm

Pubblicato il: 18/10/2022 – 19:44
Legge sull’assunzione di medici specializzati e non, la “resistenza” della Regione nei confronti del governo

«Nessun profilo di incostituzionalità». La Regione Calabria ha deciso di resistere davanti la Corte costituzionale al ricorso del governo nazionale contro la legge regionale 22 dello scorso 7 luglio, dal titolo “Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria”, legge impugnata dal Consiglio dei ministri nella parte relativa alla possibilità di reclutare medici anche non specializzati, quando si verificano determinati presupposti, per ovviare alla grave carenza di personale sanitario. La “resistenza” della Regione emerge da una delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta presieduta dal governatore e commissario ad acta della sanità calabrese Roberto Occhiuto.  Il ricorso è stato notificato dal governo alla Regione lo scorso 6 settembre.

Il ricorso del governo

L’antefatto.   Il Consiglio dei ministri a fine luglio aveva deciso di impugnare davanti la Corte Costituzionale la legge regionale 22 ritenendola in contrasto con  l’articolo 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma della Costituzione,e con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione».  «L’articolo 2 della legge in oggetto – scriveva il ministero per gli Affari regionali – disciplina alcune misure temporanee per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria e consente alle Aziende del servizio sanitario regionale di conferire ai medici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Tuttavia, presentano profili di criticità le seguenti disposizioni contenute nell’articolo 2: – il secondo periodo del comma 3, nel quale si prevede che “Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine”; – il comma 4, nel quale si prevede che “Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l’estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento degli stessi all’interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con il tutoraggio del personale strutturato”; – il comma 5, nel quale si prevede che “La Regione organizza e riconosce percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione”; – il comma 6, nel quale si prevede che “Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, radioterapia e Neuroradiologia”». Secondo  il governo tuttavia queste norme si pongono «in contrasto con le disposizioni di legge statali che, a fronte delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, hanno previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare, tra gli altri, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi. La possibilità di conferire incarichi di lavoro a medici specializzandi è, pertanto, già prevista dalla legge statale in base e a fronte di presupposti specifici, rispetto ai quali le su citate disposizioni regionali – che consentono l’attribuzione di incarichi a soggetti in possesso di specializzazioni affini o equipollenti (comma 3) e addirittura a soggetti privi di specializzazione (comma 4 e comma 6) – si pongono in contrasto». Le disposizioni previste dalla legge calabrese-  aggiungeva il governo _ «determinano, pertanto, a fronte della identità di problematiche già affrontate dalla legislazione statale in via d’urgenza, una irragionevole disparità di disciplina nell’ambito territoriale di riferimento, in aperta violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione». Con specifico riferimento alla disposizione di cui al comma 5, in particolare, – sosteneva il Consiglio dei ministri – «si ritiene inoltre che la stessa violi direttamente le competenze statali laddove sovrappone agli ordinari meccanismi di valutazione dell’esperienza formativa – come tali rimessi alle scuole di specializzazione nell’ambito del sistema universitario – un’attività di formazione dei medici da parte della Regione con potere di “riconoscimento” dei relativi risultati. A tali elementi, legati ad un profilo più prettamente sostanziale delle suddette disposizioni, si aggiunge poi l’argomento formale legato al fatto che le disposizioni regionali intervengono a disciplinare una materia di diretta derivazione europea e, quindi, inevitabilmente rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. Ciò determina, pertanto, una violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione in materia di ordinamento civile, nonché con l’articolo 117, terzo comma, Cost. in materia di “professioni”».

Il controricorso della Regione

Tesi invece evidentemente ritenute dalla Giunta Occhiuto non condivisibili, da qui la decisione di costituirsi davanti la Corte costituzionale contro il ricorso del governo per come valutato anche dal Segretariato generale della Cittadella e dal dirigente del Settore Assistenza giuridica del Consiglio regionale, si specifica nella delibera che quindi ritiene «conseguentemente che le disposizioni di cui sopra non presentano i profili di illegittimità costituzionale rilevati» e si ravvisa «l’interesse della Regione Calabria a resistere al ricorso in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale, per la tutela delle prerogative regionali costituzionali garantite». La delibera infine autorizza il presidente della Giunta regionale a dare mandato all’avvocato  «che verrà nominato con decreto dal Coordinatore dell’Avvocatura ».  (redazione@corrierecal.it)

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