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Revoca dell’aggiudicazione della gara di “advertising” nel settore aereo, a febbraio l’udienza di merito

Il Tar ha fissato la data per la trattazione del caso sollevato con un ricorso presentato da Primaidea contro il Dipartimento Turismo della Regione

Pubblicato il: 21/10/2022 – 7:57
Revoca dell’aggiudicazione della gara di “advertising” nel settore aereo, a febbraio l’udienza di merito

CATANZARO Il Tar della Calabria ha fissato al 15 febbraio 2023 l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso presentato dalla società Primaidea Srl contro un decreto dirigenziale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Il decreto regionale aveva revocato l’aggiudicazione in favore di Primaidea srl di un lotto della gara – già bandita negli anni scorsi, per un importo di 1,9 milioni – per l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione inerenti la realizzazione di una campagna di “advertising” finalizzata ad intercettare, tramite le rotte aeree, nuovi flussi turistici verso la destinazione “Calabria”, e la promozione del territorio regionale nei mercati di riferimento, con successiva aggiudicazione alla seconda in graduatoria (Rti Publifast/Dekmatis).

Il ricorso della società

La vicenda è stata già in passato, negli anni a cavallo tra il 2018 e il 2019, oggetto di contenzioso davanti al Tar ed è nuovamente finita all’attenzione del Tribunale amministrativo della Calabria in seguito al ricorso di Primaidea, assistita dal legale Giovanni Spataro, che ha denunciato che «l’Ente ha ritenuto di caducare l’aggiudicazione per l’omessa produzione “della documentazione attestante la concessione degli spazi pubblicitari, così come previsto dagli artt. 15.1.3 e dell’art. 12.5 del disciplinare di gara… In sostanza, il decreto di aggiudicazione è stato “revocato” – senza alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento – per presunta inosservanza dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara». Il ricorrente preventivamente ha evidenziato «l’illegittimità del decreto di revoca per omessa preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e ss. L. 241/1990. Invero, in favore della società Primaidea non solo è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva (ddg 8898 del 08 agosto 2018), ma a tale aggiudicazione è seguito il decreto dirigenziale (15287/2019) con cui l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace a seguito della verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice Appalti… L’inopinata “revoca” va dunque annullata anzitutto per aver saltato a piè pari le garanzie partecipative di legge, impedendo alla società aggiudicataria di dissuadere l’Ente dall’improvvido intento caducatorio poi concretizzatosi». Da qui la richiesta, corroborata anche dai danni economici patiti per la revoca dell’aggiudicazione dopo una lunga attività preparatoria, di Primaidea al Tar di annullare, previa sospensione, il decreto dirigenziale del Dipartimento Turismo della Regione.

La decisione del Tar

A sua volta il Tar, con ordinanza datata 20 ottobre, ha sostenuto che «l’Amministrazione ha fondato l’impugnato atto di revoca dell’aggiudicazione sulla carenza in capo al ricorrente – sia pure rilevata a distanza di tempo sia dall’aggiudicazione definitiva del lotto 4 e dopo la primigenia verifica sfociata nella declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione con decreto dirigenziale 15287/2019- dei requisiti costituiti dal “contratto di concessione degli spazi pubblicitari che saranno utilizzati per la campagna di comunicazione” e di “regolare concessione degli spazi pubblicitari da utilizzare per la campagna, ai sensi della vigente normativa in materia” di cui questi, come aggiudicatario, avrebbe dovuto disporre sin dalla partecipazione alla gara», e inoltre ha rilevato – si legge nell’ordinanza dei giudici amministrativi – che «dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione agli atti dell’odierno contenzioso non appare comunque dimostrato, da parte ricorrente, che questa possedesse effettivamente i requisiti sopra emarginati in sede di partecipazione alla gara, ragion per cui sembra sufficientemente dimostrato da parte dell’Amministrazione regionale che, alla luce della suddetta criticità non avrebbe potuto comportare esito diverso dalla revoca dell’aggiudicazione». Sulla base di queste considerazioni il Tar – si legge ancora nell’ordinanza – rigetta l’istanza cautelare. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 febbraio 2023». (redazione@corrierecal.it)

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