REGGIO CALABRIA «Nella giornata di ieri, il Consiglio di Stato si è pronunciato sugli appelli proposti dal Comune di Reggio Calabria e dalla Teknoservice S.r.l. per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, Sez. I, n. 962 del 29.12.2021 e, con sentenza n. 9204/2022, ha accolto la gran parte delle tesi difensive svolte dalla Teknoservice, attuale affidataria del servizio di igiene urbana, la quale dunque potrà continuare a svolgere tale servizio, fintanto che il Comune non si pronunci espressamente in merito alla equivalenza di talune caratteristiche di raccolta contenute nel progetto da essa proposto rispetto a quelle indicate negli atti di gara». Così la Teknoservice commenta la decisione del Consiglio di Stato sulla vicenda dell’affidamento del servizio di igiene urbana nel comune di Reggio.
«Con la sentenza appellata, il Tar Calabria – scrivono – aveva ritenuto che il Comune non avesse adeguatamente motivato in merito alla affidabilità della Teknoservice, con riguardo ad un paio di vicende occorsele nella esecuzione di altri appalti di igiene urbana. Lo stesso Tar Calabria, inoltre, aveva ravvisato una difformità del progetto Teknoservice rispetto ad una particolare prescrizione del disciplinare di gara riguardante le modalità di raccolta differenziata, stabilendo che per tale difformità la Teknoservice dovesse essere esclusa, con conseguente affidamento del servizio alla Ecologia Oggi».
«Ebbene, quanto al primo profilo – evidenziano dalla società – il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza appellata, ha riconosciuto che la Teknoservice aveva assolto agli obblighi informativi su di essa incombenti, e che nel contempo “non può ritenersi sussistente un profilo di illegittimità derivante dall’omessa motivazione del provvedimento di ammissione in gara della impresa aggiudicataria”. Infatti, spiega il Consiglio di Stato, “contrariamente a quanto affermato dal Tar, la stazione appaltante non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni dell’ammissione, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con la stessa ammissione alla gara”».
«Con la conseguenza – si legge – che “legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto, nella sua discrezionalità, che le suddette circostanze non fossero ostative o rilevanti ai fini dell’esclusione e che non vi fosse un particolare onere di motivazione, come sarebbe stato invece necessario nel caso di esclusione”. La valutazione di affidabilità svolta dal Comune di Reggio Calabria nei confronti della Teknoservice è stata, dunque, legittima, e non può più essere messa in discussione».
«Quanto al secondo profilo – affermano – nel valutare la difformità contestata dalla Ecologia Oggi (che la stessa Ecologia Oggi aveva sostenuto dovesse portare alla esclusione della Teknoservice, con tesi accolta dal Tar Calabria, mentre la Teknoservice ne aveva evidenziato il carattere migliorativo), il Consiglio di Stato ha affermato che se pur si può “ritenere in astratto l’offerta [della Teknoservice] così come articolata equivalente e migliorativa rispetto a quella prescritta dalla legge di gara”, tuttavia l’Amministrazione avrebbe dovuto dare esplicita motivazione in merito agli specifici punti in cui l’offerta tecnica Teknoservice diverge rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara, esplicitando se tali divergenze rappresentano modifiche equivalenti o finanche migliorative rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara, la quale – come riconosciuto dal Consiglio di Stato – consente la inserzione di varianti».
«Con la conseguenza che, in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato – sottolineano dalla società – il Comune dovrà oggi “procedere ad una rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell’offerta della Teknoservice in punto di equivalenza funzionale (e di effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata) delle modalità di raccolta ivi proposte rispetto alle indicazioni operative” indicate negli atti di gara, e non limitarsi – come fatto in prima battuta – ad affermare tale equivalenza tacitamente, con la mera attribuzione di un voto numerico».
«Quanto, infine, alle censure svolte dalla Teknoservice nei confronti della stessa “Ecologia Oggi” – conclude la nota – il Consiglio di Stato ritiene di non doversi esprimere, ma evidenzia che non è precluso – ed “anzi rientra precisamente nei doveri istituzionali dell’Ente” – che l’Amministrazione proceda con adeguate verifiche riguardo ai procedimenti penali a carico dei vertici di Ecologia Oggi, emersi solo all’esito della aggiudicazione e denunciati dalla Teknoservice in sede d’appello».
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