L’inclusione della ‘ndrangheta nella “black list” delle organizzazioni criminali più pericolose stilata dagli Sati Uniti «manterrà la sua efficacia». E’ quanto rileva la Commissione parlamentare antimafia nella relazione conclusiva dell’attività della Bicamerale nella passata legislatura: una delle sezioni della relazione infatti riguarda i “rapporti internazionali e convergenza tra Stati nel contrasto alla criminalità organizzata” con specifico riferimento alla “applicabilità delle sanzioni internazionali statunitensi alle associazioni mafiose italiane”.
Nella relazione anzitutto si ricorda che «nell’ambito delle politiche di contrasto al narcotraffico, il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d’America ha istituito l’Office of Foreign Assets Control (“Ofac) con compiti di intelligence e di law enforcement. L’Ofac, in concreto, ha assunto il compito di applicare e amministrare sanzioni economiche e commerciali nei confronti di tutti soggetti che, essendo stati ritenuti pericolosi in base alle scelte di politica estera e agli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, vengono inseriti in speciali liste, le Specially Designated Nationals List. Le liste Ofac vengono aggiornate con provvedimento delle autorità americane, ovvero con executive orders presidenziali e con istruttorie curate dal Dipartimento del tesoro». Per l’Antimafia «la percezione della pericolosità delle organizzazioni mafiose italiane negli Stati Uniti d’America è ben rappresentata dall’affermazione contenuta nel discorso che il presidente George W. Bush, il 20 settembre 2001, all’indomani dell’abbattimento delle Torri Gemelle, indirizzò in diretta televisiva ad una sessione congiunta del Congresso, inaugurando la politica della cosiddetta guerra al terrore: per spiegare agli americani la pericolosità e la natura dell’organizzazione terroristica che gli Stati Uniti si appresta vano a combattere, il presidente americano dichiarò che “Al Qaida is to terror what the Mafia is to crime” (“Al Qaida sta al terrore come la mafia sta al crimine”) . La consapevolezza della pericolosità delle organizzazioni mafiose di origine italiana deriva dalla grande attenzione che storicamente le autorità statunitensi hanno dedicato ai fenomeni criminali legati a cosa nostra americana ed alle organizzazioni similari, quali ‘ndrangheta e camorra. Alla luce di questa sensibilità – si legge ancora nella relazione della Bicamerale – devono essere valutati gli ordini esecutivi presidenziali che hanno disposto l’inserimento delle associazioni mafiose italiane fra i soggetti stranieri per i quali si è dimostrato il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti ai sensi del Kingpin Act. Il presidente George W. Bush, il 30 maggio 2008, con provvedimento presidenziale (3) ha identificato la ‘ndrangheta organization come entità straniera implicata nel traffico internazionale di stupefacenti ai sensi del Kingpin Act e l’ha inserita nella Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (Sdn List), ove tuttora è presente, nella versione consolidata delle liste denominata Ofc ‘s Sdn list (4), riferita agli elenchi di soggetti appositamente segnalati per l’applicazione di sanzioni nei loro confronti. Il presidente Barak Obama, il 24 luglio 2011, ha integrato l’elenco inserendovi, con l’Executive Order 13581 Blocking Property of Transna tional Criminal Organizations (5), anche la camorra quale organizzazione criminale».
Secondo la Commissione parlamentare «l’inclusione nelle liste Ofac di associazioni di tipo mafioso italiane difficilmente potrà essere revocata, apparendo alquanto improbabile che taluno possa effettuare una simile richiesta, anche perché dovrebbe agire a nome di una realtà criminale. Si ritiene altrettanto improbabile un autonomo ripensamento delle autorità statunitensi in merito all’inclusione delle organizzazioni criminali citate fra i destinatari delle sanzioni economico-finanziarie poste a contrasto del traffico internazionale di stupefacenti e del riciclaggio. Deve pertanto ritenersi che l’inclusione nelle Specially Designated Nationals List delle organizzazioni ‘ndrangheta e camorra manterrà la sua efficacia». Per questo – prosegue l’Antimafia – «appare, allora, utile individuare dei meccanismi adeguati a creare una sinergia fra le autorità italiane e quelle statunitensi, con l’obiettivo di rendere maggiormente incisive le sanzioni Usa, oggi comminate senza l’indicazione dei nominativi dei singoli soggetti implicati nelle organizzazioni suindicate (ad eccezione di pochissimi casi per la camorra). La più efficace applicazione delle misure, definite quali Counter Narcotics Trafficking Sanctions, ovvero sanzioni contro il traffico di stupefacenti, contribuirebbe a contrastare ulteriormente il monopolio della ‘ndrangheta nel commercio transnazionale di tali sostanze, creando significativi ostacoli alla operatività della stessa e delle altre organizzazioni mafiose nel circuito dell’economia legale, alla pari di quanto avviene alle molteplici organizzazioni e agli individui compiutamente identificati ed inseriti nelle liste Ofac. In concreto, l’inserimento nelle liste dei nominativi di persone fisiche specificatamente indicate e compiutamente generalizzate, potrebbe interdire loro l’utilizzo del circuito finanziario internazionale, impedendo che possano avvalersi di operatori in rapporti con gli Stati Uniti d’America. L’applicazione di sanzioni dagli Stati Uniti d’America- rimarca ancora la Commissioen parlamentare antimafia – comporterebbe per i soggetti segnalati, oltre al divieto di transazioni, il congelamento negli Usa dei fondi e delle risorse detenuti direttamente o a mezzo di prestanome. I soggetti segnalati conserverebbero una operatività finanziaria residua, potendo interagire solo con operatori di modesta caratura, di fatto privi di qualsiasi rapporto con il mondo finanziario, anche off shore, che fa capo pressoché integralmente alla realtà statunitense. Una maggiore operatività delle sanzioni inflitte alla ‘ndrangheta e alla camorra potrebbe essere realizzata attraverso la tempestiva comunicazione agli Stati Uniti, da parte delle autorità italiane, dei dati relativi a soggetti condannati in via definitiva per avere fatto parte di dette organizzazioni. Nell’attesa di specifica disciplina normativa al riguardo e di eventuali accordi internazionali, le informazioni suddette potrebbero essere comunque fatte pervenire agli Stati Uniti, unitamente alla richiesta, funzionale alla esecuzione della confisca, di indicazioni in merito alla disponibilità di beni in territorio statunitense da parte di soggetti condannati con sentenza definitiva per avere fatto parte delle organizzazioni denominate ‘ndrangheta e camorra. Lo Stato italiano dovrebbe, inoltre, consentire l’impiego da parte delle autorità statunitensi delle informazioni inviate. La base giuridica su cui fondare questo scambio di dati potrebbe essere costituita dalle varie convenzioni internazionali». (redazione@corrierecal.it)
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