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Museo di Alarico, il Tar annulla lo stop del Mibac. Il progetto può riprendere

I giudici amministrativi danno il via libera alla realizzazione dell’opera pianificata dopo la demolizione dell’hotel Jolly a Cosenza

Pubblicato il: 08/12/2022 – 11:00
Museo di Alarico, il Tar annulla lo stop del Mibac. Il progetto può riprendere

COSENZA Il Tribunale amministrativo di Catanzaro, con sentenza 2205 del 6 dicembre 2022, accoglie il ricorso proposto dagli avvocati Laura Carratelli e Luigi Monaco, dando il definitivo via libera alla realizzazione del Museo di Alarico.
Nel 2019 il Comune di Cosenza, guidato dall’allora Sindaco Mario Occhiuto, aveva deciso di impugnare innanzi il Tar il provvedimento con il quale il Ministero dei Beni culturali aveva annullato il parere favorevole di compatibilità paesaggistica delle opere di demolizione dell’edificio “Hotel Jolly” e di realizzazione del Museo di Alarico.
I giudici amministrativi, recependo le tesi difensive dei legali Carratelli e Monaco, hanno dichiarato l’illegittimità dell’atto adottato dal ministero, privo di motivazione ed in contrasto con gli interessi del Comune di Cosenza, il quale, sul presupposto dell’intervenuta approvazione del progetto presentato, aveva già dato corso alla prima parte delle relative opere di realizzazione. In definitiva la pronuncia del Tar conferma la legittimità dell’operato dell’amministrazione a guida Occhiuto che aveva dato il via ai lavori.

«Il ministero non spiega quale sia l’interesse pubblico a rimuovere il parere favorevole della Soprintendenza»

Nello specifico, scrivono i giudici amministrativi, «con riferimento all’interesse pubblico alla rimozione del parere della Soprintendenza, il Ministero si è limitato ad affermare che “sussistono tuttora le ragioni di preminente interesse pubblico che impongono il ripristino della necessaria coerenza del procedimento di valutazione finalizzato al rispetto dei valori paesaggistici tutelati costituzionalmente” (cfr. testo del provvedimento di annullamento in autotutela)». Si tratta di una «espressione generale e astratta» che «non soddisfa il presupposto richiesto dalla norma dell’art. 21 nonies, L. 241/1990. Non viene, infatti, esplicitato quale sia l’interesse pubblico concreto e attuale a rimuovere il parere favorevole di compatibilità paesaggistica delle opere di demolizione dell’edificio “Hotel Jolly” e di realizzazione del Museo di Alarico».

«Annullamento intervenuto quando l’hotel Jolly era già stato abbattuto»

«Il Ministero – si legge nella sentenza – non ha indicato, in particolare, quali siano i profili specifici di natura paesaggistica con i quali si pone in contrasto la valutazione della Soprintendenza, e che quindi giustificano la rimozione in autotutela della stessa. Nel peculiare caso di specie, per di più, la necessità di una valutazione concreta dell’interesse pubblico alla rimozione del parere della Soprintendenza si poneva in modo ancor più stringente, in quanto il provvedimento di annullamento è intervenuto dopo che una parte del progetto approvato dalla Soprintendenza era stato già irreversibilmente attuato. Il fabbricato dell’Hotel Jolly era stato, infatti, già abbattuto (sino al primo piano) quando il Ministero ha emesso il provvedimento di autotutela. Proprio per tale motivo, il Ministero non poteva sottrarsi all’obbligo di chiarire quali fossero le insopprimibili ragioni di interesse pubblico che imponevano la rimozione del parere che aveva autorizzato delle opere di demolizione ormai compiute. La circostanza fattuale relativa all’intervenuta demolizione del fabbricato “Hotel Jolly” rileva anche sotto l’ulteriore profilo della mancata ponderazione degli interessi del destinatario del provvedimento annullato in via di autotutela. Il Ministero, infatti, avrebbe dovuto valutare anche gli effetti del suo provvedimento di annullamento rispetto agli interessi del Comune di Cosenza, il quale, sul presupposto dell’intervenuta approvazione del progetto presentato, aveva già dato corso alla prima parte delle relative opere di realizzazione del progetto stesso».

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